La Commissione VII della Camera ha approvato l’emendamento 7.0.1000. (Nuova formulazione) a firma Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri, che, come si legge nell’art. 9 comma 8, si pone l’obiettivo di “prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico

Di seguito il testo dell’intero emendamento.

Art. 9

8. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al comma seguente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

9. Il decreto di cui al comma 8 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

10. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 1, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4^ serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1.

11. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 9, lettera a) che, nell’anno scolastico 2014/2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d’esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

12. All’attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.??

Il testo, se approvato definitivamente in aula e poi al Senato, avvierebbe a soluzione molte vicende controverse, dal caso Lombardia a quello Toscana, e profilerebbe una possibile salvaguardia per chi ha superato tutte le fasi di un concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale, ed ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastico nell’anno scolastico 2014-2015.

ANP non ha mai promosso i ricorsi avverso le procedure concorsuali.

Da sempre sostiene il merito e la prevalenza della sostanzialità dei risultati rispetto alla mera formalità degli atti, soprattutto quando eventuali vizi nella procedura sono attribuibili all’Amministrazione.

In tutte le sedi – anche in quelle non deputate a ricevere simili istanze – ha sempre denunciato il paradosso di vedere i candidati pagare errori a loro non attribuibili. Errori, tra l’altro, basati sull’interpretazione del bando e che non inficiano in alcun modo la correttezza dell’operato dei membri delle commissioni.

Esprime tutta la sua solidarietà a quanti si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in queste vicende e continuerà a sostenere l’approvazione definitiva dell’emendamento.