Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appena emanato le Linee guida per l’istruzione parentale, accompagnate dalla nota ministeriale di trasmissione n. 6640 del 17 dicembre 2025. Un intervento necessario che l’ANP ha sempre auspicato, teso a superare le difformità applicative, l’incertezza operativa da parte delle scuole e il disorientamento delle famiglie interessate su tale delicata materia. Si tratta, quindi, di un importante passo avanti verso la standardizzazione delle procedure. 

Le Linee guida si inseriscono in un quadro normativo stratificato che va dalla Costituzione (articoli 30 e 34) fino ai più recenti interventi legislativi, tra cui il D.lgs. n. 62/2017 e il D.M. n. 218/2025. Particolare rilievo assume anche il D.L. n. 123/2023, il cosiddetto “decreto Caivano”, che ha inasprito drasticamente le sanzioni per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione, introducendo pene fino a due anni di reclusione per i responsabili dei minori che non vi ottemperano. Di recente, inoltre, la Nota MIM n. 5932 del 24 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 del suddetto decreto-legge, ha ricordato che la norma demanda ai Sindaci l’individuazione dei minori non in regola con l’obbligo scolastico tramite una nuova piattaforma, l’ANIST (“Anagrafe Nazionale dell’Istruzione”), eliminando così la trasmissione degli elenchi degli alunni da parte delle scuole. Nell’ottica della semplificazione delle procedure, l’ANIST sostituirà del tutto l’ANS (Anagrafe Nazionale Studenti) già presente sul SIDI, permettendo a scuole e comuni di operare sulla stessa piattaforma. 

In premessa, le Linee guida chiariscono il perimetro dell’istruzione parentale che comprende sia l’attività svolta direttamente dai genitori o da persona da loro delegata, sia la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali. Sono situazioni che, pur ricadendo formalmente nella medesima categoria, presentano caratteristiche operative diverse in termini di obblighi e verifiche.  

Sul fronte degli adempimenti familiari, il documento delinea criteri univoci. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare in forma cartacea la comunicazione preventiva al dirigente scolastico di una scuola del territorio di residenza entro il termine annuale delle iscrizioni, corredandola con due documenti indispensabili:

  1. la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei figli
  2. un progetto didattico-educativo coerente con le Indicazioni nazionali. 

L’ANP considera nodale l’illustrazione del ruolo della scuola vigilante, passaggio che risulta del tutto in linea con quanto da noi sempre suggerito ai colleghi in termini operativi. Il documento, infatti, chiarisce inequivocabilmente che il dirigente scolastico prende atto della scelta delle famiglie senza entrare nel merito della richiesta e senza necessità di rilasciare alcuna autorizzazione formale. La scuola non è quindi chiamata a un vaglio preventivo della legittimità della scelta familiare. Sono invece da considerarsi illegittime eventuali richieste di titoli di studio, curricula, dati reddituali o ISEE. Quando il progetto didattico-educativo risulti significativamente incoerente con le Indicazioni nazionali, la scuola può consigliare le opportune regolazioni, nell’ottica di tutelare il diritto del minore a un’istruzione di qualità, ma non respingere la scelta della famiglia.  

Le Linee guida rammentano altresì che le famiglie possono scegliere sedi d’esame diverse dalla scuola vigilante: una flessibilità legittima che richiede un efficace coordinamento tra istituzioni scolastiche e un tempestivo scambio di informazioni. 

Sul fronte degli esami di idoneità, il documento richiama il citato D.M. n. 218/2025 che ne disciplina le modalità di svolgimento. Per il primo ciclo la domanda da parte dei genitori degli alunni o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale va presentata entro il 30 aprile, mentre per il secondo ciclo i termini sono stabiliti dalle singole scuole. Si tratta di una tempistica che i dirigenti devono monitorare con rigore, poiché la mancata presentazione della richiesta deve attivare procedure di sollecito che, se infruttuose, comportano la segnalazione dell’inadempimento al Sindaco. Tale passaggio procedurale assume particolare rilevanza alla luce delle nuove sanzioni penali: la vigilanza non è più solo un adempimento formale, ma una responsabilità che espone i dirigenti a possibili contestazioni in caso di inerzia. Occorre, dunque, che i colleghi adottino procedure rigorose di monitoraggio e sollecito, documentando puntualmente ogni passaggio effettuato. 

Le Linee guida affrontano anche la questione degli esami di Stato. Per quello conclusivo del primo ciclo, i genitori degli alunni o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano la domanda entro il 20 marzo e l’ammissione richiede solo la partecipazione alle prove INVALSI, da svolgersi entro il mese di aprile presso la scuola prescelta. Per l’esame di maturità, ovviamente, poiché l’istruzione parentale è prevista fino all’età di assolvimento dell’obbligo di istruzione, si conferma la sola facoltà per gli aspiranti di presentarsi come candidati esterni secondo le modalità definite dal D.lgs. n. 62/2017. Si rammenta che il D.M. 226/2024 ha introdotto un requisito aggiuntivo per l’ammissione all’esame: essa è subordinata, oltre che alla partecipazione dei candidati alle prove INVALSI, anche allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO – ora denominati Formazione Scuola Lavoro (FSL) – per almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi. Il consiglio di classe valuta la validità di queste esperienze e il candidato che non abbia raggiunto il monte ore minimo non è ammesso all’esame preliminare. 

L’ANP fornirà il consueto supporto ai colleghi sull’argomento anche con il webinar Linee guida sull’istruzione parentale: cosa cambia e cosa resta, in programma a gennaio 2026.