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CONVENZIONE CON PATRONATO ACLI

ANP ha sottoscritto una convenzione con il PATRONATO ACLI che prevede servizi di assistenza e consulenza in materia previdenziale e assistenziale

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il campo di intervento dei Patronati in materia previdenziale e assistenziale (attività di consulenza, assistenza, e tutela) è sostanzialmente definito nelle allegate Tabelle A-C-D di cui al DM 10.10.2008, n.193.

Parte di queste prestazioni hanno formato poi oggetto di convenzione con il Ministero del Lavoro, e pertanto sono state assoggettate a contributo.

Le restanti, per differenza, non prevedono la corresponsione di contributo per l’erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo, quindi, venendo alla tabella A (“Interventi in materia previdenziale”), non sono assoggettate a contributo le domande per ottenere la liquidazione delle pensioni dirette (pensioni anticipate, di vecchiaia, di inabilità) e ai superstiti (pensioni indirette e di reversibilità). Sono invece assoggettate a contributo le consulenze volte alla verifica e rettifica della posizione assicurativa (controllo posizione assicurativa finalizzata ad individuare diritti e decorrenze pensionistiche, pratiche di rettifica/variazione della posizione assicurativa), e le pratiche da poter attivare per l’implementazione della posizione assicurativa (es. domande di riscatto periodi assicurativi, domande di ricongiunzione posizioni assicurative).

Allo stesso modo, venendo alla tabella C e  alla tabella D, non sono assoggettate a contributo le domande volte al riconoscimento dell’invalidità civile (assegno/pensione agli invalidi civili, indennità di frequenza per minori, indennità di accompagnamento), mentre sono assoggettate a contributo le domande di riconoscimento dello status di handicap ai sensi della L.104/1992.

Per quanto riguarda le domande di riliquidazione della pensione, sono esentate da contributo le “ricostituzioni pensioni per contributi pregressi”.

L’elenco dei servizi e relative tariffe sono disponibili qui.

Tra i servizi segnaliamo: costituzione e ricongiunzione posizione assicurativa, ricostruzioni pensioni, assegni nucleo familiare, indennità maternità, riscatto periodi assicurativi…

Precisiamo che l’accesso a tali servizi non è subordinato all’iscrizione ad ACLI.

Segnaliamo ai soci pensionati che NON DEVONO sottoscrivere delega ACLI in quanto questo comporterebbe l’automatica revoca della delega ANP con conseguente perdita dello status di socio e delle connesse tutele assicurative e non solo.