Art. 17 – Organizzazione territoriale
- L’organizzazione territoriale dell’Anp è costituita da strutture regionali e strutture provinciali e interprovinciali.
Art. 18 – Strutture regionali
- Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
a) il Congresso regionale;
b) il Presidente regionale;
c) il Consiglio regionale;
d) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
- La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi istituzionali del territorio di competenza. In particolare:
a) tiene i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale e le altre istituzioni di livello regionale;
b) progetta ed organizza la formazione in servizio;
c) gestisce le risorse finanziarie trasferite dalla tesoreria nazionale.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalla tesoreria nazionale alle strutture regionali è subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
4. Nelle more della presentazione del conto consuntivo di cui al comma precedente può essere accreditato alla struttura regionale, su motivata richiesta del suo Presidente e per una sola volta, un anticipo non superiore al 40% dell’importo spettante in base alle deliberazioni del Consiglio nazionale.
Art. 19 – Il Congresso regionale
- Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti nell’ambito del territorio regionale. Nelle regioni costituite da non più di due province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
- Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a livello regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
- Il Congresso delibera l’istituzione delle strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 23. Non possono essere costituite strutture provinciali e interprovinciali con meno di quindici iscritti. Non possono essere costituite strutture di livello subprovinciale.
- Il Congresso deve essere tenuto, su convocazione da parte del Presidente regionale uscente, entro novanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
- Si dà luogo alla convocazione di un congresso straordinario quando si rende necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente regionale.
Art. 20 – Il Presidente regionale
- Il Presidente regionale rappresenta l’Anp nella regione di competenza, attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio regionale, nomina e revoca i componenti del suo staff ed è titolare delle relazioni sindacali a livello regionale.
- In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.
- Lo stesso socio non può ricoprire per più di tre mandati consecutivi la carica di Presidente Regionale.
Art. 21 – Il Consiglio regionale
- Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo presiede e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 23 o, in caso di assenza o impedimento, dai rispettivi vice presidenti vicari, e da un rappresentante delle alte professionalità docenti della scuola eletto dal Congresso regionale.
- Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff del Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Partecipa altresì ai lavori, con voto consultivo, un socio in rappresentanza delle eventuali minoranze linguistiche esistenti sul territorio.
- Il Consiglio:
a) sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee programmatiche dell’attività dell’Anp approvate dal Congresso regionale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente nazionale dell’Anp, unitamente alla relazione del Presidente regionale ed alla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti;
c) esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente nazionale;
d) elegge in via surrogatoria uno o più componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti in caso vengano meno, per qualunque causa, quelli eletti dal Congresso regionale.
4. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine dell’Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura regionale, questa può essere commissariata dal Presidente nazionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura regionale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della struttura.
5. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture provinciali o interprovinciali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate dall’assemblea dei soci iscritti.
6. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni previste per le regioni dal presente Statuto.
7. Ai fini della partecipazione al Consiglio nazionale, i soci di lingua italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia autonoma di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro esprimono un unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio procede a deliberazione mediante votazione.
Art. 22 – Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
- Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio regionale.
- Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l’anno.
- Il Collegio regionale dei Revisori dei conti esprime parere accompagnatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti annualmente dal Presidente regionale.
Art. 23 – Strutture provinciali e interprovinciali
- Le strutture provinciali e interprovinciali, come individuate dall’art. 19, comma 3, sono costituite dai soci iscritti del territorio corrispondente.
- Le strutture provinciali e interprovinciali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività nel territorio e impiegano le proprie risorse per il conseguimento delle finalità associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti locali del territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e svolgono attività di informazione, formazione e supporto, nonché di promozione della presenza associativa sul territorio.
- Le strutture provinciali e interprovinciali gestiscono le risorse finanziarie a loro trasferite dalla tesoreria nazionale. Il trasferimento di tali risorse è subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo alla gestione dell’esercizio precedente.
- Le strutture provinciali e interprovinciali si organizzano secondo le esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi interni:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da lui nominato. L’assemblea per l’elezione del Presidente deve tenersi entro centoventi giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine dell’Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura provinciale o interprovinciale, questa può essere commissariata dal Presidente regionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura provinciale o interprovinciale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della struttura.