Oggi, 18 giugno 2025, l’ANP ha partecipato presso l’ISTAT all’incontro di contrattazione relativo ai criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e di confronto sui criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità, ai sensi degli articoli 22 e 36 del CCNL area “Istruzione e Ricerca” 2019-2021.
Il fondo per i benefici socioassistenziali per la dirigenza rappresenta una novità importante introdotta dall’art. 8, c. 1, lett. g) del CCNL. Esso è composto dalle risorse di cui all’art. 22. L’Amministrazione ha proposto, come già fatto in una precedente riunione delle OO.SS. del personale non dirigenziale, di seguire la procedura già adottata da altri enti di ricerca, ovvero di costituire un unico fondo accessorio e stipulare un’unica ipotesi di accordo, valida per il comparto e l’area dirigenziale. L’ANP si è dichiarata disposta a discutere su un testo unitario valido per tutti il personale, evidenziando che occorre, tuttavia, integrare e modificare l’attuale disciplinare di comparto, poiché prevede alcune disposizioni non adatte a ricomprendere anche personale con qualifica dirigenziale.
In merito ai criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, il D.lgs. n. 165/2001 prevede che lo stipendio del dirigente sia costituito da quattro componenti: tabellare, retribuzione di posizione parte fissa, retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato. La parte variabile è connessa con la graduazione delle posizioni dirigenziali.
Attualmente presso l’ISTAT sono presenti 8 posizioni dirigenziali, tutte localizzate a Roma, così distribuite: 5 posizioni di prima fascia, 2 posizioni di seconda fascia e 1 posizione di terza fascia. I criteri di valutazione precedentemente utilizzati prevedevano una ripartizione su 100 punti articolata nel modo seguente: 45 punti per la dimensione (numero del personale non dirigente, collocazione nel contesto organizzativo), 50 punti per la complessità (complessità di funzione e livelli operativi) e 5 punti per il contesto territoriale (livello di disagio territoriale).
L’art. 36, comma 5 del nuovo contratto prevede che le amministrazioni definiscano la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi: a) complessità organizzativa, desumibile dalla dimensione organizzativa dell’ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna e da elementi del contesto territoriale; b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte; c) competenze professionali richieste.
Si rende quindi necessario rivedere i criteri alla luce delle nuove disposizioni del CCNL di area 2019-2021. L’Amministrazione ha chiesto alle OO.SS. presenti di esprimere il proprio orientamento.
L’ANP ha osservato che:
- sarebbe opportuno, prima di discutere dei criteri, conoscere le determinazioni dell’Ente sull’eventuale riorganizzazione dei propri uffici;
- i requisiti di accesso alle posizioni dirigenziali dovrebbero restare distinti sia dalla complessità degli uffici, sia dagli obiettivi assegnati, che sono semmai oggetto di valutazione;
- le pesature dei tre criteri previsti dal CCNL dovrebbero essere diversificate, soprattutto se gli uffici risultano tra loro equiparabili quanto a competenze professionali richieste, anche per non ostacolare un’auspicabile rotazione del personale dirigenziale.
Circa la possibile razionalizzazione delle fasce, che dalle attuali tre potrebbero essere ridotte a due considerando il limitato numero di posizioni dirigenziali all’interno dell’ISTAT, l’ANP si è dichiarata favorevole, purché si verifichi la compatibilità del nuovo assetto col mantenimento della parte variabile di retribuzione di posizione attualmente in godimento.
Continueremo a tenere informati tutti gli iscritti in occasione dei prossimi incontri sull’argomento che l’Amministrazione si è impegnata a calendarizzare a breve.