La Camera dei Deputati ha approvato ieri, 8 ottobre 2025, il disegno di legge recante modifiche al D.lgs. n. 297/1994 e al D.lgs. n. 38/2021 in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. 

Il provvedimento introduce disposizioni volte a favorire l’accesso alle strutture sportive delle scuole, come auspicato anche dalla legge n. 23/1996. La finalità – del tutto condivisibile – è quella di incentivare la pratica sportiva giovanile attraverso un maggior utilizzo degli impianti scolastici, lasciando inalterate le prerogative decisionali dei consigli di istituto e assicurando priorità alle esigenze formative delle scuole. Le istituzioni scolastiche mantengono, quindi, piena autonomia nel determinare se e quando concedere l’utilizzo delle strutture sportive, sulla base della propria programmazione didattica e delle attività previste dal PTOF, così come nel negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall’articolo 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 38/2021. 

Per quanto riguarda le modifiche al Testo Unico dell’istruzione, la novità riguarda l’articolo 96, integrato ex novo dal comma 4-bis. Tale disposizione stabilisce che: 

  • gli enti locali, attraverso apposite convenzioni e sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste nel PTOF, nonché durante il periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, ferma restando la possibilità per i consigli di circolo o di istituto di negare l’assenso a tale utilizzo 
  • gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi, nonché gli adempimenti necessari per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo, sono posti interamente a carico del concessionario. 

Con riferimento alle modifiche apportate al D.lgs. n. 38/2021, il ddl introduce le seguenti novità: 

  • la possibilità per le associazioni e le società sportive senza fini di lucro di presentare agli enti locali progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, può stipulare una convenzione per disciplinare l’uso gratuito dell’impianto (articolo 5, comma 1-bis) 
  • l’utilizzo di palestre e impianti sportivi scolastici da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche del territorio anche per svolgere sedute di allenamento e gare ufficiali, sempre nel rispetto delle esigenze dell’attività didattica e precipuamente di quella sportiva della scuola (articolo 6, comma 4) 
  • la comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del PTOF, all’ente locale proprietario delle attività sportive, curricolari o extracurricolari, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre e degli impianti sportivi (articolo 6, comma 4-bis).  

Tutto questo assicura che le esigenze didattiche e formative delle scuole abbiano priorità assoluta e che gli organi collegiali mantengano pieno controllo sulla destinazione degli spazi, potendo opporsi, come si è detto, alla concessione quando questa risulti incompatibile con la programmazione didattico-educativa dell’istituto. 

Nel condividere la finalità dell’intervento legislativo, dobbiamo però evidenziare due distinte criticità: 

  • la disponibilità degli edifici scolastici non può ritenersi in capo agli enti locali, nonostante questi ne siano i proprietari, in quanto detti immobili sono sottoposti a vincolo di destinazione ad uso scolastico e, pertanto, appare alquanto dubbia la legittimità di una loro eventuale concessione in favore di terzi se disposta dagli enti medesimi 
  • le responsabilità penali derivanti dalla normativa prevenzionistica e gravanti sul dirigente scolastico non sono certo alterabili da accordi tra le parti – quali che esse siano – ma, come è noto, solo da una fonte normativa primaria. 

Osserviamo infatti che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 96, non modificato dal ddl, gli accordi di concessione devono stabilire le modalità d’uso, da parte del concessionario, degli spazi nonché definire le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio. 

Resta peraltro irrisolta l’annosa questione del controllo degli accessi nei confronti degli utenti esterni, stante l’utilizzo dei locali in orari o periodi non coincidenti con altre attività scolastiche e, quindi, in assenza di vigilanza da parte del personale scolastico. 

Seguiremo con attenzione l’iter del provvedimento e segnaleremo prontamente ai nostri iscritti eventuali ulteriori modifiche al testo unico del 1994.