La legge di bilancio per il 2026 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42) introduce misure che toccano direttamente l’organizzazione delle istituzioni scolastiche e ridefiniscono snodi amministrativi cruciali: organici, reclutamento, inclusione. Se il giudizio appare positivo rispetto ad alcuni interventi, come quelli sul diritto allo studio e sull’utilizzazione dei docenti di italiano L2, non mancano rilevanti criticità come, ad esempio, alcune disposizioni “a costo zero” che rischiano di tradursi in compressione delle condizioni organizzative indispensabili per esercitare la funzione dirigenziale.
Un punto nodale su cui dissentiamo riguarda la disciplina degli organici. La legge sostituisce integralmente il comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 107/2015, eliminando la determinazione triennale dell’organico dell’autonomia. Il testo previgente, pur con i limiti di una programmazione vincolata dalle risorse, forniva un orizzonte di stabilità che consentiva alle scuole di pianificare con maggiore certezza attività didattiche, progetti e impegni organizzativi sul medio periodo. Il nuovo comma 64, invece, stabilisce che “l’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente“. Si tratta di una netta inversione di rotta: il ritorno all’annualizzazione priva le scuole di un riferimento temporale stabile e le espone a variazioni imprevedibili, con conseguenze immediate sulla programmazione e sulla continuità educativa. È pur vero che la legge prevede che possano essere definite previsioni pluriennali per i due anni scolastici successivi, ma solo in via facoltativa, senza garanzie di effettività e comunque vincolate alle “risorse disponibili” e alla clausola di invarianza finanziaria. Come già segnalato con preoccupazione nel nostro comunicato del 23 ottobre, la soppressione dell’organico triennale cancella uno strumento di pianificazione essenziale. La programmabilità non può diventare il contenitore per rendere “ordinaria” una progressiva riduzione delle dotazioni, senza valutare carichi di lavoro, responsabilità e standard minimi di funzionamento. Se l’annualizzazione risponde a legittime esigenze di bilancio, il prezzo viene pagato dalla funzionalità del sistema e può tradursi in una responsabilità da parte ddirigenti tenuti a gestire l’incertezza strutturale con strumenti inadeguati.
Parimenti poco condivisibile, a nostro avviso, è l’intervento sul personale ATA: dall’anno scolastico 2026/2027 le dotazioni organiche sono “determinate annualmente“. Tale periodizzazione può tradursi in instabilità organizzativa e discontinuità gestionale. La scuola autonoma non può essere governata con dotazioni sempre più limitate mentre le incombenze continuano ad aumentare, come segnaliamo da tempo. Per l’ANP la disciplina relativa all’assegnazione del personale ATA dovrebbe essere basata su parametri rispondenti alla reale complessità delle istituzioni scolastiche, senza assoggettarsi a mere operazioni di risparmio della spesa pubblica.
Sul regime delle supplenze brevi, la legge modifica l’articolo 1, comma 85, della legge n. 107/2015: le sostituzioni per assenze fino a dieci giorni dei docenti su posto comune della scuola secondaria di primo e secondo grado devono essere effettuate solo con personale dell’organico dell’autonomia, salvo “motivate esigenze di natura didattica“. La disposizione rivela una concezione obsoleta del servizio scolastico che trascura la rilevanza delle attività organizzative. Riferire la deroga alle sole esigenze didattiche tralasciando quelle di natura organizzativa – di competenza dei dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001 – è una scelta che l’ANP non condivide. I colleghi si troveranno a gestire situazioni complesse con una disciplina fortemente limitante che potrà incidere negativamente sull’efficacia e sull’efficienza del servizio scolastico.
Per esigenze di risparmio della spesa pubblica, il legislatore ha previsto inoltre un monitoraggio quadrimestrale delle assenze e delle spese sostenute per le supplenze. Gli eventuali risparmi sono destinati al FMOF in misura non superiore al 10 per cento tramite la legge di assestamento di bilancio e sulla base di specifici indicatori connessi all’andamento di spesa per le supplenze brevi e saltuarie. Pur condividendo l’intento della disposizione, chiediamo che detto monitoraggio sia attuato con procedure automatizzate.
In riferimento ai docenti di potenziamento specializzati nell’insegnamento dell’italiano L2 – assegnati alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del DL n. 71/2024 – il provvedimento chiarisce, al comma 525, che tale personale “ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. Pertanto, il dirigente scolastico potrà utilizzare i suddetti docenti in modo trasversale sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado per supportare gli alunni stranieri non in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e questo dovrebbe tradursi, condivisibilmente, in una maggiore flessibilità organizzativa.
Sul versante del diritto allo studio, vengono disposti contributi ministeriali alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro finalizzati, da una parte, all’acquisto di libri scolastici per la scuola secondaria di secondo grado e, dall’altra, all’iscrizione alle scuole paritarie (in questo caso, con un contributo fino a 1.500 euro per studente). Si tratta di misure condivisibili che intercettano bisogni reali, in particolare sulla fornitura dei libri di testo i cui costi sono sempre più alti e sempre meno sostenibili da parte di tante famiglie.
Riguardo agli alunni con disabilità, la legge definisce i contenuti del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. La componente fondamentale di tale LEP è individuata nella quantificazione delle ore di assistenza indicata nel PEI e nella definizione del profilo professionale del personale utilizzato, utilizzando criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. È un passaggio normativo importante e condivisibile, coerente con il D.lgs. n. 66/2017, che riconduce a sistema una prestazione tanto importante quanto disomogenea nelle realtà locali. A tal proposito, entro il 31 dicembre 2027 è prevista l’attivazione di un registro nazionale del fabbisogno di assistenza gestito dalla Presidenza del Consiglio e alimentato dai dati MIM tramite SIDI, “senza nuovi o maggiori oneri“. La legge sembra dare per scontata la redazione del PEI in modalità digitale. Ne consegue che le scuole dovranno operare direttamente sul SIDI facendo sì che l’informatizzazione di tale documento diventi ineludibile. L’ANP ritiene che il Ministero debba fornire alle scuole chiarimenti tempestivi circa la decorrenza effettiva di tale obbligo.
Nella fase transitoria 2026-2027 gli enti territoriali devono comunque assicurare l’assistenza “ove richiesto dai PEI“, con una media oraria almeno corrispondente alle risorse trasferite dallo Stato. Sulla scorta della relazione tecnica alla legge, ciò costituisce tuttavia “un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria”, con potenziali effetti negativi per l’assistenza degli studenti con disabilità.
Circa il concorso ordinario per dirigenti scolastici (DDG n. 2788/2023), le graduatorie regionali sono integrate con tutti gli idonei e trasformate in graduatorie valide “fino a esaurimento“. Valutiamo favorevolmente questa scelta: ogni misura che riduca il numero delle reggenze costituisce, per l’ANP, un investimento sulla qualità del servizio e sulla tenuta amministrativa delle scuole.
Viene altresì istituito un fondo di 100.000 euro per 2026-2027 per lo svolgimento di corsi sperimentali sulle tecniche di primo soccorso rivolti a studenti maggiorenni e docenti di scienze motorie. L’obiettivo è condivisibile ma la dotazione finanziaria è oggettivamente molto esigua a fronte di una materia così importante e delicata.
Con riferimento ad altre rilevanti disposizioni – congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni, requisiti di accesso al pensionamento, verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e modalità di informazioni sui congedi e permessi da essi fruiti – rimandiamo ai nostri imminenti webinar e agli approfondimenti di cui a breve daremo notizia ai soci.
Infine, non possiamo ritenerci soddisfatti sul fronte strettamente sindacale. La legge di bilancio, infatti, non ha previsto alcuna misura che mettesse a disposizione ulteriori risorse per il FUN. Il legislatore ha perso, dunque, una importante occasione per continuare quel processo di armonizzazione che negli anni scorsi è stato costante ma che adesso rischia una inaspettata battuta di arresto. Peraltro, ciò avviene proprio nel momento in cui è entrato a regime il Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici che l’ANP ha accolto come un passo importante verso il pieno riconoscimento della dirigenza scolastica all’interno della più ampia dirigenza pubblica. La sua conseguenza naturale deve essere la piena armonizzazione retributiva. L’ANP chiederà con forza ancora maggiore che il trend positivo degli ultimi anni trovi continuità in altri provvedimenti legislativi.
