Nell’udienza del 18 luglio 2008 il Tribunale di Roma-Sez. Lavoro- ha accolto due ricorsi patrocinati dallo Studio legale dell’Avv. Giorgio Colnago, riguardanti la controversia in oggetto.

In paricolare sono stati emanati gli allegati dispositivi, che dichiarano il diritto dei ricorrenti a percepire integralmente lo stipendio tabellare in qualità di Dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 52 del CCNL – Area V della Dirigenza scolasitca stipulato il 1 aprile 2006, per tutto il periodo di servizio all’estero.

Inoltre, il Ministero della Pubblica Istruzione è stato condannato a restituire integralmente le somme trattenute a titolo di i.i.s., con gli interessi di legge.

Le sentenze, con le motivazioni dell’accoglimento, saranno probabilmente pubblicate entro il mese di settembre.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e quello dell’Economia e Finanze si erano costituiti in giudizio con una memoria difensiva sostenendo:

  1. che il conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio tabellare non produce effetti, sia diretti che indiretti, sul trattamento economico complessivo del personale in servizio all’estero, analogamente a quanto previsto dall’art. 76, comma 3, del CCNL del comparto scuola del 24 luglio 2003;

  2. che l’i.i.s. non può essere corrisposta con “l’indennità di servizio” prevista per i dirigenti scolastici all’estero, perché costituirebbe un inammissibile cumulo, trattandosi di emolumenti similari, entrambi corrisposti per il costo della vita e delle sue variazioni.

Lo studio legale ha replicato come segue.

Non è ammissibile il richiamo a norme contenute in un altro contratto nazionale di lavoro, che si riferisce ad un diverso comparto di personale (docente e non docente della scuola), per il quale le parti contraenti (e cioè l’Agenzia ARAN per il Governo e le OO.SS. maggiormente rappresentative) hanno concordemente raggiunto un’intesa che risponde a determinati criteri ed esigenze specifiche per tale personale statale e che non si applica ai dirigenti scolastici, che sono destinatari di un CCNL diverso.

La tesi (punto b) è stata sostenuta dalle Amministrazioni come segue:

“Si deve rilevare che il fatto che la voce relativa all’indennità integrativa speciale sia formalmente scomparsa nelle determinazioni dello stipendio e che la stessa sia stata conglobata nel medesimo, non vuol dire che tale indennità abbia modificato la sua originaria natura acquistandone una diversa”.

La tesi difensiva delle amministrazioni convenute è del tutto infondata.

Infatti, dopo aver dichiarato che l’i.i.s. è “formalmente scomparsa”, essendo stata “inglobata” nello stipendio, si sostiene che la medesima non avrebbe modificato la sua originaria natura, acquistandone una diversa.

Ma se è una voce scomparsa e conglobata, tanto che non appare più nemmeno nelle distinte delle competenze degli stipendi dei dirigenti scolastici, come si può sostenere che continui ad esplicare effetti?

E’ una palese contraddizione!

La tesi però non solo appare contraddittoria, ma è priva di fondamento, per i seguenti altri motivi.

Il CCNL dell’area V della dirigenza scolastica stipulato l’11 aprile 2006 ed in particolare l’art. 52 ha indicato che la retribuzione dei dirigenti scolastici è comprensiva di varie voci e tra queste non è più menzionata l’indennità integrativa speciale.

Ma anche nel precedente CCNL dell’area V della dirigenza scolastica firmato il 1 marzo 2002, all’art. 37, pur essendo ancora menzionata a sé stante l’indennità, la medesima -con l’art. 40- veniva conglobata nello stipendio annuo –a decorrere dal 31 dicembre 2001.

L’importo dell’i.i.s. ha concorso quindi a formare lo stipendio tabellare per la configurazione delle nuove funzioni dell’ex personale direttivo della scuola, inquadrato nella “dirigenza scolastica”.

Va posto in rilievo che con il D. Lgs 6 marzo 1998 n. 59 è stata istituita la nuova qualifica dirigenziale per i vari capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative, con decorrenza 1 gennaio 2000.

Quindi, si è trattato di un nuovo ruolo, con nuove funzioni, cui doveva corrispondere un nuovo trattamento economico, per determinare uno stipendio tabellare adeguato alla mutata qualifica professionale.

L’i.i.s. ha concorso a determinare il nuovo stipendio tabellare e in tal modo ha assunto una natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante, e perdendo la sua iniziale funzione previdenziale (cioè di adeguamento al costo della vita).

Ma non solo è insostenibile la permanenza di tale voce, per le ragioni anzidette, ma non appare nemmeno logica la comparazione con la c.d. “indennità di servizio”, che spetta ai dirigenti scolastici in servizio all’estero.

Invero, “l’indennità di servizio” (ma si dovrebbe chiamare più esattamente “assegno di sede”), è disciplinata dall’art. 27 del D. lgs. 27 febbraio 1998 n.62 che dispone uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero.

Si tratta di due sentenze importanti in primo luogo perché chiariscono che le voci retributive dei dirigenti sono quelle previste dal CCNL Area V senza che si possa far riferimento a disposizioni contenute contratti che riguardano altre categorie e in secondo perché sono destinate ad avere effetti anche sul calcolo della base pensionabile per i dirigenti in servizio nel territorio metropolitano.

Pubblicheremo le motivazioni per intero non appena disponibili.