Il 20 dicembre 2011 è stata una giornata storica per quanto riguarda il contenzioso instaurato dalle OO.SS. del comparto scuola nei confronti dei dirigenti che applicando il D.Lgs.150/09 non hanno inteso contrattare le materie indicate dall’art.6, comma 2, lett. h), i) e m) del CCNL Scuola.

Anche i giudici dei Tribunali di Bologna e Nuoro hanno accolto il ricorso dei colleghi che hanno applicato la legge senza spaventarsi di fronte alle minacce di denuncia per comportamento antisindacale. I decreti dei giudici di prime cure sono stati completamente ribaltati: non solo è stata revocata la dichiarazione di antisindacalità dei colleghi, ma sono state completamente cancellate le motivazioni addotte circa la condotta antisindacale.

L’ANP non può che essere soddisfatta per almeno due ragioni:

  1. con l’accoglimento dei ricorsi dei colleghi mediante altre due sentenze esce definitivamente – ormai si può dire – confermata la linea interpretativa dell’Associazione circa l’immediata applicazione del D.Lgs. 150/09 in materia di contrattazione integrativa. Ben quattro sentenze su quattro lo ribadiscono;
  2. esce sconfitta la linea di attacco alle prerogative dei dirigenti delle istituzioni scolastiche portata avanti da tutte le OO.SS. del comparto scuola.

Insieme con ANP escono vittoriosi da questo conflitto i colleghi dirigenti iscritti, alcuni dei quali presi di mira proprio in quanto dirigenti sindacali di ANP (i presidenti delle Strutture regionali Emilia Romagna e Sardegna e il presidente della Struttura provinciale di Napoli).

Pubblichiamo in allegato la comunicazione dell’Avvocatura dello Stato di Bologna che annuncia l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto che dichiarava antisindacale la condotta dei dirigenti scolastici in relazione all’individuazione delle materie di contrattazione integrativa di istituto e la sentenza del Tribunale di Nuoro.