Il 16 novembre 2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso in opposizione dello SNALS ed ha confermato il decreto ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori emesso dal Giudice del lavoro di Venezia l’11 marzo 2011.

Abbiamo a suo tempo dato notizia del primo decreto (cfr. in queste pagine la notizia del 14.3.2011) con qualche commento. Ora vogliamo segnalare che siamo in presenza di un fatto del tutto nuovo nell’ambito dell’azione intrapresa da alcune organizzazioni sindacali contro i dirigenti delle scuole che, rispettando le norme imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009, non hanno sottoposto a contrattazione, ma solo ad informazione preventiva le lettere h), i) ed m) dell’art.6 CCNL Scuola.

La novità consiste nel fatto si tratta di una sentenza di rigetto dell’opposizione della parte ricorrente (SNALS) già soccombente nel primo ricorso. Questa, dunque, è la prima sentenza sull’applicazione del D.LGS. 150 in ordine alle materie ex art.6 CCNL/Scuola da sottoporre a contrattazione integrativa. Nello stesso senso si era già espresso il Giudice del lavoro di Siracusa con una sentenza del 20 settembre 2011. Ma, in quel caso il motivo del contendere riguardava l’utilizzazione dei contributi delle famiglie degli alunni e la possibilità del dirigente di adottare tutte le determinazioni necessarie per la prosecuzione dell’attività dell’istituzione scolastica anche in assenza della stipula del contratto integrativo di istituto (art.40, comma 3ter, D.Lgs.165/2001). Non si entrava quindi nel merito delle materie di contrattazione.

La sentenza del Giudice del lavoro di Venezia ha rilievo maggiore perché è la prima, in materia di applicazione del D.Lgs. 150/2009, che riguarda la scuola ed assume, dunque, lo stesso rilievo di quella, da noi più volte citata, del Tribunale di Pesaro relativa agli Enti locali.

Per ora pubblichiamo il Dispositivo di sentenza in quanto il giudice del lavoro di Venezia si è dato un termine di 60 giorni per il deposito dei motivi.