Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di FLC-CGIL e UIL che avevano eccepito sul comportamento antisindacale, ex art.28 Statuto dei Lavoratori, di un dirigente che aveva escluso dalla contrattazione le materie strettamente organizzative previste dall’art.6 CCNL Comparto Scuola.

Si tratta del secondo decreto dello stesso segno e dello stesso Tribunale (qui il link al primo). Fin qui nulla di nuovo. Ormai le pronunce dei giudici del lavoro vanno costantemente nella medesima direzione, come si evince dai link a molte altre analoghe notizie che compaiono in calce a questa nota.

Di nuovo, tuttavia, c’è che le OO.SS. ricorrenti hanno voluto presentare a sostegno delle loro argomentazioni un unico decreto (sul quale pende ricorso) di un giudice del lavoro del Tribunale di Bologna che accoglieva, con motivazioni molto discutibili, le tesi delle OO.SS..

Ebbene, il giudice di Roma, dott. Giovanna Palmieri, non ne ha assolutamente tenuto conto, ritenendo con tutta evidenza irrilevante la questione, ed ha emesso il decreto di rigetto 75646/2011 del 28 giugno 2011, che pubblichiamo in allegato.

Ogni ulteriore commento è, a questo punto, superfluo.