Con sentenza depositata il 13 dicembre 2011 il Giudice del Lavoro di Napoli accoglie il ricorso del dirigente della scuola secondaria di I grado “S. Di Giacomo” e revoca il precedente decreto di condanna per comportamento antisindacale emesso dal giudice di prime cure.

Questa pronuncia è di fondamentale importanza per molte ragioni:

  • si tratta di una sentenza che accoglie un ricorso in opposizione relativo ad una materia controversa (contrattazione integrativa di istituto ex art.6, lett. h), i) ed m) del CCNL Scuola)
  • viene revocato il decreto di antisindacalità pronunciato dal giudice di prime cure e ne vengono capovolte le motivazioni
  • esce vincente in modo chiaro la linea da sempre sostenuta dall’ANP circa l’immediata applicazione del D.Lgs. 150/09 in materia di contrattazione

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Si tratta della seconda sentenza relativa a ricorsi in opposizione vinti dai colleghi che hanno seguito la linea interpretativa poposta dall’Anp dopo quello del Tribunale di Venezia. Due su due. La pronuncia del Giudice di Napoli smonta una per una le ragioni presentate dalla parte resistente (GILDA-Unams) e, ancora una volta, stabilisce che le lettere h), i), m) dell’art. 6 CCNL Scuola non possono più essere oggetto di contrattazione per effetto delle norme introdotte dal D.Lgs.150. A questo proposito il Giudice nella parte finale delle motivazioni afferma:

«Ebbene, appare di tutta evidenza che tali disposizioni [le lett. h),m), l)] hanno riguardo all’organizzazione del lavoro in generale e non agli aspetti retributivi del rapporto che, come tali, incidono sul singolo rapporto e in relazione alle quali si giustifica la necessità dell’intervento della contrattazione attraverso la predisposizione di una piattaforma di consultazione sindacale. Talché per tali materie, alla stregua della previsione normativa generale di cui all’art.5, II co D.Lgs n.165/01, si impone al datore un solo dovere di informazione delle OO.SS. ma non anche dell’obbligo di consultazione. Ne consegue che, in specie, non essendo tenuto il dirigente dell’istituto “S. di Giacomo” alla previa consultazione delle organizzazioni sindacali sulle materie di cui all’art.6 CCNL cit. la condotta datoriale non può essere qualificata in termini di antisindacalità. Pertanto l’opposizione merita accoglimento e il decreto pronunciato in data 7.2.2011 ai sensi dell’art.28 St.Lav. va revocato.»

In allegato pubblichiamo la sentenza