Nel corso della riunione con il Ministro Gelmini di oggi pomeriggio, il Capo Dipartimento dell’Istruzione, dott. Giuseppe Cosentino, ha comunicato che è stata firmata la Direttiva n. 13 sulle pensioni già preannunciata dal D.M. 2 e C.M. 3 del 9 gennaio 2009.

Nella Direttiva sono state accolte tutte le richieste dell’Anp, in particolare quelle da noi già illustrate su questo sito in data 9 gennaio 2009 e richiamate nel comunicazione di ieri 10 febbraio.

In particolare, per quanto riguarda l’applicazione del comma 7 dell’articolo 72, L.133/2008, vale a direil mantenimento in servizio fino al compimento ei 67 anni di età,è stata regolata diversamente la posizione dei dirigenti delle scuole rispetto al personale docente ed ATA, dal momento che per i dirigenti non si sono mai verificati esuberi. Anzi, anche per il prossimo anno scolastico si darà luogo ad un consistente reclutamento di nuovi dirigenti dalle graduatorie degli idonei ai concorsi. E dunque:

  • per i docenti e per il personale ATA, sarà possibile il mantenimento in servizio fino ai 67 anni di età solo nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il limite dei 65 anni di età;
  • per i dirigenti in primo luogo viene rispettata la durata temporale del contratto individuale in atto; in secondo luogo deve essere verificata l’insussistenza nel triennio (2009-2011) di situazioni di esubero a livello regionale e per ultimo della “consistenza e la qualità del servizio prestato”.

Rispetto all’applicazione del comma 11 dell’articolo 72, L.133/2008, che riguarda la possibilità di pensionamento, con 6 mesi di preavviso, del personale che abbia maturato 40 anni di contribuzione, ma che non abbia il requisito dei 65 anni di età, ancora una volta la situazione dei dirigenti si diversifica rispetto a quella dei docenti e del personale ATA.

Infatti:

  • per i docenti ed il personale ATA con 40 anni di contributi si procederà, con il preavviso di 6 mesi, al pensionamento in presenza di esuberi a livello provinciale nella classe di concorso o posto o profilo di appartenenza:
  • per i dirigenti l’eventuale pensionamento, sempre con 6 mesi di preavviso, potrà essere disposto solo in presenza di esuberi a livello regionale e, aggiungiamo, nel limite dell’esubero, o in presenza di valutazione negativa, adeguatamente documentata “a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art.37 del CCNL dell’Area V”. In tutti gli altri casi i dirigenti dovranno essere mantenuti in servizio fino al compimeto del limite massimo di età (65 anni) o, a domanda, fino ai 67 anni di età.

In allegato il testo della Direttiva e la nota di accompagnamento del direttore generale del personale della scuola, dott. Luciano Chiappetta, circa la quale ribadiamo che il preavviso non è dovuto a quanti abbiano compiuto i 65 anni di età e maturato 40 anni di contribuzione. Per i dirigenti, qualora abbiano chiesto la permenenza in servizio fino a 67 anni di età, la decisione può essere assunta dall’amministrazione in qualunque momento senza preavviso nel rispetto dei criteri indicati dalla direttiva 13.