Come ogni anno il MIUR ha emanato la circolare sulle modalità di pensionamento a far data dal 1° settembre 2010. La circolare rinvia a sua volta ad altre due disposizioni.
La prima è costituita dal D.M. 95 del 15 dicembre che stabilisce per la presentazione delle domande la scadenza del 16 gennaio 2010. Ovviamente tale termine è solo ordinatorio per i dirigenti delle scuole, dal momento che tale materia è regolata dal CCNL dell’Area V.
La seconda rinvia alla Direttiva 94 dello scorso 4 dicembre 2009, in corso di registrazione, con la quale si indicano i criteri ai quali l’amministrazione si atterrà in materia di pensionamenti coatti.
A dire il vero, la direttiva 94, per quanto riguarda i dirigenti delle scuole, è del tutto identica alla direttiva 13 del 2 febbraio scorso, ma si è dovuto procedere a novellarla a seguito del cambiamento intervenuto (per tre volte) dell’art.72 del Decreto-Legge 112/2008 (convertito con modifiche dalla Legge 133/2008).
In particolare per i dirigenti:
- in primo luogo viene rispettata la durata temporale del contratto individuale in atto; in secondo luogo deve essere verificata l’insussistenza nel triennio (2009-2011) di situazioni di esubero a livello regionale e per ultimo della “consistenza e la qualità del servizio prestato”;
- in secondo, per quanto riguarda l’applicazione del comma 7 dell’articolo 72, D.L.112/2008, vale a dire il mantenimento in servizio fino al compimento dei 67 anni di età,è stata regolata diversamente la posizione dei dirigenti delle scuole rispetto al personale docente ed ATA. I dirigenti potranno essere mantenuti in servizio purché «non si sia esaurita per ciascun dirigente l’efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008 [della Funzione Pubblica]; l’insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato». Tutto ciò anche al fine di contenere il proliferare delle reggenze. Le domande di mantenimento in servizio vanno presentate da 12 a 24 mesi prima del compimento dei 65 anni di età.
La modifica più importante riguarda il personale docente, educativo ed ATA in quanto «qualora, nel periodo di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge».
La Direttiva MIUR 94/2009 si trova a questo indirizzo internet del sito MIUR.