Le domande di pensione vanno presentate on line entro il 30 giugno. Lo stabilisce il messaggio 23.5.2012, n.8855, dell’INPS. La scadenza è la stessa dei precedenti anni scolastici.

Si tratta di una novità per i dirigenti scolastici che negli anni passati potevano presentare la comunicazione di cessazione dal servizio e la domanda di pensione in cartaceo. Ora, invece, dovranno accreditarsi presso l’INPDAP con richiesta di codice PIN e, quindi, compilare on line la domanda di pensione con la documentazione a corredo. La procedura di autoregistrazione prevede che la prima parte del PIN sia fornita immediatamente tramite e mail, mentre la seconda parte sarà inviata in cartaceo tramite posta al domicilio indicato. Ci vogliono da 8 a 10 giorni per completare l’autoregistrazione. Chi è interessato a produrre domanda di pensionamento deve affrettarsi perché manca poco più di un mese alla scadenza.

Pubblichiamo anche il Messaggio n.008381 del 15/05/2012 che contiene «Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Il Messaggio conferma già nell’oggetto la Circolare 8 marzo 2012, n.2, del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma aggiunge una ulteriore precisazione: per i dipendenti che cesseranno dal servizio a partire dal 1° gennaio 2012 che abbiano maturato più di 40 anni di contribuzione non si procederà più al calcolo più favorevole (in sostanza alla scelta tra i primi 40 o gli ultimi 40 anni di contribuzione). Infatti al punto 2 del messaggio si dice:

«2. Cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 2012 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni. Com’è noto prima della riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 214/2011, il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati con il sistema retributivo in favore degli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap era determinato dalla sommatoria della c.d. quota A) e B) di cui all’art.13 del D.lgs. n.503/1992, nei limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva. Gli anni eventualmente eccedenti non potevano incidere nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’art.13 del D.lgs. n.503/1992. Per questo motivo, con nota operativa INPDAP n.26 del 13 giugno 2008 furono dettate disposizioni volte a garantire la valutazione più favorevole in termini di calcolo della prestazione, pur nel limite dell’anzianità massima di 40 anni. Per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni. Conseguentemente per le cessazioni successive al 31 dicembre 2011 il criterio di calcolo delineato con la richiamata nota operativa n.26/2008 non potrà più trovare applicazione.»

La mancata applicazione del criterio di calcolo più favorevole potrebbe penalizzare una parte assolutamente minoritaria del personale della scuola, mentre sicuramente va a vantaggio di chi possedeva un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni entro il 2011 la contabilizzazione degli anni di contribuzione oltre i 40 maturati successivamente al 1.1.2012.

Il Messaggio 8381, a conferma della Circolare n.2 della Funzione pubblica, applica anche a chi aveva maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011, le disposizioni di minor vantaggio (passaggio immediato al contributivo, calcolo della pensione col sistema più sfavorevole). Mentre impedisce ai lavoratori del pubblico impiego di avvalersi della possibilità di permanenza in servizio secondo le nuove regole introdotte dalla cd legge Fornero. A questo proposito ribadiamo quanto già detto in precedenti comunicazioni: a partire dal 1.1.2012 i cosiddetti pensionamenti coatti di quanti non abbiano maturato i requisiti previsti dal D.L.201/2011 si configurano come veri e propri licenziamenti.

Al messaggio 8381 è allegata un’utile tabella relativa ai tempi di corresponsione della buonuscita (riguarda solo la prima rata di 90.000 €; le altre due saranno corrisposte rispettivamente dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla prima ).