Con grave ritardo il MIUR ha emanato le disposizioni relative alla cessazione dal servizio, al trattamento di quiescenza ed al mantenimento in servizio.

In sostanza vengono confermate le disposizioni contenute nella circolare 8 marzo 2012, n.2, del Dipartimento della funzione pubblica relativamente ai limiti massimi per la permanenza in servizio delle pubbliche amministrazioni.

Vengono così giustificate a posteriori le lettere di preavviso di pensionamento inviate (ma solo in alcune regioni) a tutti coloro che avevano maturato i requisiti entro il 31.12.2011 (40 anni di contribuzione e/o 65 anni di età e/o quota 96). Ciò significa che quelle lettere sono state scritte e recapitate in difetto del presupposto giuridico che le giustifichi: in sostanza prima dell’emanazione dei relativi provvedimenti ministeriali (Circolare n.2 del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 marzo, DM 22 e CM 23 del MIUR del 12 marzo).

Inoltre, ribadiamo ancora una volta che l’art.24 della legge 214/2011, a nostro parere, afferma principi diversi rispetto a quelli contenuti nelle circolari interpretative.

Il DM 22 stabilisce che le domande di pensionamento e le richieste di proroga vanno presentate dal personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. entro il 30.03.2012. Il termine del 28 febbraio previsto per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza è, per il 2012, prorogato al 30 marzo.

Sempre il DM 22 riafferma la validità del DM 94/2009 circa la possibilità del mantenimento in servizio oltre i 40 anni di contribuzione o i 65 anni di età purché non ci siano esuberi e si salvaguardi il numero dei posti messi a concorso.

Riportiamo in allegato il DM n.22 e la circolare n.23 del 12 marzo 2012.