Ormai non si contano più i decreti dei giudici del lavoro di diversi Tribunali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in materia di applicazione del D.Lgs. 150/2009.
In allegato pubblichiamo l’ultimo che ci è pervenuto.
Tutto il contendere è avvenuto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2011, n.141, pubblicato in G.U. n.194 del 22-8-2011, che chiarisce definitivamente la portata innovativa del D.Lgs.150.
Ora, ogni eventuale altro ricorso delle OO.SS. ex art.28 L.300/70 circa l’applicazione dell’art.6 CCNL Scuola è destinato sicuramente ad essere rigettato anche con vittoria di spese per l’amministrazione.
Mentre rimarranno sicuramente oggetto di valutazione da parte dei revisori dei conti i contratti integrativi di istituto che trattino materie non più soggette a contrattazione, ma solo ad informazione preventiva come le lettere h), i), m) citate dal decreto del Giudice del lavoro di Roma allegato.
Da questo punto di vista ribadiamo che eventuali note, da chiunque firmate, non sollevano i dirigenti scolastici dalle loro responsabilità che sono stabilite solo dalla legge.
In allegato pubblichiamo l’ultimo decreto del giudice del lavoro del Tribunale di Roma.