Il Tribunale di Venezia – Sezione lavoro e previdenza – ha rigettato (decreto 12 marzo 2011) il ricorso ex art. 28 legge 300/70 di un sindacato della scuola nei confronti di un dirigente che, rispettando le norme imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009, non ha sottoposto a contrattazione, ma solo ad informazione preventiva le lettere h), i) ed m) dell’art.6 CCNL Scuola.
Viene così ulteriormente confermata anche in sede di primo ricorso la linea interpretativa dell’Anp – cfr. articolo dello scorso 9 febbraio 2011, così come era stata confermata dalla prima sentenza di appello del Tribunale del lavoro di Pesaro.
Il Giudice del lavoro di Venezia stabilisce in modo chiaro che «la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni -la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 che rimettevano alla contrattazione collettiva integrativa materie riferite all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, salvo doversi garantire comunque alle OO.SS il diritto all’inforrnazione».
Pubblichiamo in allegato il decreto del Tribunale di Venezia.