Non avendo raggiunto l’accordo con la parte sindacale rappresentativa del comparto scuola in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale per l’anno scolastico 2011-2012, il MIUR ha deciso di regolare la questione con atto unilaterale.

Pertanto, avvalendosi dell’art.40, co.3-ter del d.lgs. 165/2001, il Ministro ha emanato una Ordinanza il cui testo ricalca quello dell’intesa del 12 maggio ma con alcune importanti differenze.

  • Innanzitutto, sono stati espunti gli articoli che, in palese contrasto con la norma legislativa di cui all’art.5, co.2 del d.lgs. 165/2001, invadevano illegittimamente le competenze datoriali dei dirigenti scolastici in quanto chiedevano loro di contrattare i criteri per l’assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi e alle sedi in cui si articolano le singole istituzioni scolastiche.
  • Inoltre, è stato eliminato l’articolo che prevedeva l’utilizzo di farraginose procedure di natura contrattuale per la sostituzione dei DSGA.
  • È stato eliminato anche l’articolo che prevedeva un obbligo di contrattazione in materia di formazione finalizzata alla riconversione professionale del personale.
  • Infine, è stata attribuita ai direttori generali degli USR la competenza a definire vari criteri di utilizzazione del personale, sottraendola alla contrattazione.

Ancora una volta trova conferma l’interpretazione sostenuta dall’Anp, e fatta propria dalla stragrande maggioranza dei giudici del lavoro aditi, in quanto le materie “rilegificate” ad opera del d.lgs.150/2009 sono indisponibili per qualsiasi tavolo negoziale.

Riteniamo opportuno evidenziare che la ragione principale del nuovo assetto ordinamentale consiste nella responsabilità che grava sui dirigenti in virtù dell’art.4, co.2 del d.lgs.165/2001, una norma che non è stata modificata dal decreto Brunetta. Tale decreto ha potenziato le prerogative gestionali dei dirigenti proprio per metterli in grado di assolvere ai compiti che la legge attribuisce loro, compiti cui è connessa la specifica responsabilità dirigenziale. I poteri dirigenziali sono infatti previsti dalla legge, e da essa posti a presidio della qualità del servizio pubblico, in quanto la responsabilità dei risultati è attribuita ai soli dirigenti, e questi devono avere i necessari strumenti di gestione delle risorse umane perché possono essere chiamati a risponderne.

In conclusione, cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i colleghi che i criteri di gestione del personale non devono più essere inseriti nei prossimi contratti integrativi d’istituto, ma devono essere decisi unilateralmente dai dirigenti. Questi ultimi hanno l’obbligo di fornire alla parte sindacale la relativa informazione preventiva.

Per favorire un utile confronto tra la preintesa e l’OM sulle utilizzazioni, pubblichiamo di seguito i testi dei due documenti.