In data 1° luglio il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato un ricorso presentato congiuntamente da FLC-CGIL, UIL-Scuola, CISL-Scuola, GILDA-UNAMS e SNALS nei confronti del dirigente dell’Istituto “Armando Diaz” di Roma che, adottando la condotta da noi proposta, aveva esemplarmente applicato il decreto Brunetta alla contrattazione collettiva integrativa d’istituto e si era pertanto correttamente rifiutato di contrattare le materie previste dal CCNL all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m).

Siamo pertanto di fronte all’ennesima, ma non per questo meno importante, conferma della linea interpretativa dell’Anp, che ha sempre sostenuto la piena vigenza del d.lgs. 165/2001, così come novellato dal d.lgs. 150/2009.

Si impongono, a questo punto, alcune considerazioni.

  • Si profila, a livello nazionale, un totale successo della nostra interpretazione giuridica, in quanto la giurisprudenza sommaria (sommaria perché si tratta di decreti adottati dal giudice ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori) favorevole ad essa è ormai del tutto preponderante. Le poche decisioni di segno contrario sono state appellate e attendiamo con fiducia le relative sentenze di primo grado.
  • L’ANP è stata l’unica associazione professionale e sindacale che ha concretamente sostenuto i dirigenti scolastici sulla materia delle relazioni sindacali, sia con un’attività di aggiornamento intensa e capillare che con il concreto sostegno ai colleghi nei casi in cui la parte sindacale ha proposto ricorso al giudice del lavoro.
  • L’Amministrazione, purtroppo, anziché supportare i dirigenti scolastici, ha in più occasioni emanato note di grande ambiguità, sostanzialmente avallando la erronea e illegittima lettura del d.lgs. 150/2009 fornita dalle OO.SS., e ha lasciato che i dirigenti si trovassero del tutto isolati nel gestire le relazioni sindacali d’istituto secondo le previsioni di legge. Proprio in relazione alla nota MIUR 8 febbraio 2011, prot. 1042, riteniamo molto istruttivo riportare un passaggio del decreto con cui il Giudice del lavoro di Cagliari ha rigettato un analogo ricorso: “Né in ragione di quanto previsto dal citato art. 65 appare comprensibile la nota […] datata 8 febbraio 2011, che appare del tutto immotivata e priva di riferimento alle implicazioni derivanti sul sistema delle fonti e delle relazioni sindacali dall’introduzione del decreto Brunetta. I dirigenti scolastici convenuti hanno, quindi, operato in conformità alle previsioni di legge.”
  • Le Organizzazioni sindacali hanno deciso di adottare una condotta contrappositiva e giuridicamente errata. In virtù di tale errata valutazione, hanno scelto la via giudiziaria, e questa si è rivelata disastrosa e fallimentare.
  • Talune organizzazioni sindacali, sedicenti rappresentative dei dirigenti, hanno criticato l’impostazione dell’ANP in quanto, a loro dire, avrebbe esposto i colleghi a conseguenze sul piano giudiziario ed hanno di fatto accettato di barattare la legalità con il quieto vivere.
  • I dirigenti hanno ormai una evidente prova di chi sta dalla loro parte, nonché della attendibilità dei pareri e dei suggerimenti forniti dall’ANP.

Concludiamo ricordando che è ormai confermato quanto segue:

  • il d.lgs. 150/2009 è pienamente operativo ed ha considerevolmente ampliato i poteri dirigenziali in materia gestionale;
  • le materie di cui alle lettere h), i) ed m) del secondo comma dell’art. 6 del CCNL scuola non devono più essere contrattate con la parte sindacale ma devono solo costituire oggetto di informazione preventiva da parte del dirigente.