Il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, altrimenti noto come decreto sulla Spending Review, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n.141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n.156 del 6 luglio 2012.

Le disposizioni contenute nel Decreto-Legge sono in vigore da oggi 7 luglio 2012 e già la prossima settimana affronteranno l’esame del Parlamento.

Contrariamente a quanto contenuto nelle bozze diffuse nei giorni scorsi, nulla è cambiato in materia di esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente.

Tra i punti di interesse, sui quali è necessario un esame più approfondito, segnaliamo in modo non esaustivo:

  • articolo 1, comma 1 – I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa
  • articolo 2, comma 4 – In materia di riduzione di organico per il comparto scuola e AFAM “continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore”
  • articolo 2, comma 17 – “Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9”. Va da sé che ‘esame congiunto’ non significa contrattazione e che tale forma di partecipazione sindacale non è prevista nel CCNL vigente del comparto scuola a livello di istituzione scolastica
  • articolo 5, comma 8 – “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (cfr. art.32, comma 6, ccnl/2006 Area V) cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”
  • articolo 5, comma 13 – “L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato”. Si tratta della cancellazione della vice dirigenza
  • articolo 6, comma 20 – Dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici su cui operano i revisori dei conti non possono essere più di 2.000 e ciascuno deve essere composto da almeno quattro istituzioni. Inoltre, i revisori sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei
  • articolo 7, commi 27-31 – Nell’ambito del processo di dematerializzazione delle procedure amministrative a partire dall’a.s.2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line. La pagella degli alunni viene redatta in formato elettronico, ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico
  • articolo 7, commi 33-36 – Dal 15 ottobre 2012 le disponibilità liquide esigibili depositate presso gli istituti cassieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge dovranno essere versate sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Le risorse economiche non statali potranno confluire nella contabilità speciale fruttifera con tassi molto ridotti
  • articolo7, comma 38 – Viene riorganizzato e semplificato il sistema di finanziamento delle scuole (capitolone) comprendendo anche i fondi della L.440/97
  • articolo 14, commi 11-12 – il personale docente e dirigente comandato presso il MAE passa da 100 a 70 unità. Il personale scolastico da destinare all’estero da massimo 1.400 viene ridotto a 624 unità. Sono bloccate le selezioni fino al raggiungimento del predetto obiettivo
  • articolo 14, commi 13-15 – Il personale docente inidoneo deve transitare nei ruoli del personale ATA
  • articolo 14, commi 17-21 – I docenti a t.i. in esubero possono essere utilizzati in altre classi di concorso, su posti di sostegno e in supplenze temporanee
  • articolo 14, comma 22 – Norma interpretativa dell’art.25, comma 5, del D.Lgs.165/2001. “La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie”. Il docente delegato può essere retribuito col fondo di istituto ai sensi dell’art.88, comma 2, lett.f), del ccnl comparto scuola
  • articolo 14, comma 27, – A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 le risorse per il pagamento delle visite fiscali al personale della scuola sono trasferite dal Miur alle Regioni. Pertanto dal medesimo anno le istituzioni scolastiche non sono tenute a corrispondere alcuna somma per il pagamento degli accertamenti medico legali.

Si veda anche il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri.