Come annunciato nel comunicato dell’11 maggio, la Corte Costituzionale ha deliberato l’incostituzionalità dell’articolo 8-bis della legge 186/2004, relativo alle riserve di posti nei concorsi dirigenziali della scuola e nel conferimento degli incarichi di presidenza.

Si apre pertanto, ma solo per coloro che non hanno potuto avere l’incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per effetto dell’applicazione della riserva in favore di altri aspiranti, la possibilità di chiederlo come “conferma” per il prossimo anno scolastico.

Tale possibilità è chiaramente subordinata alla presentazione – entro il 20 maggio prossimo – della domanda di conferma prevista dalla Direttiva n. 25 del 2 marzo 2006.

Per questo invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi sollecitamente per le opportune informazioni e chiarimenti al nostro servizio di consulenza, che ha, fra l’altro, predisposto un apposito modello di domanda per tale evenienza.

Il servizio di consulenza sta inoltre prendendo in esame la possibilità di esperire – a condizioni di favore, riservate agli iscritti all’Anp – gli opportuni ricorsi giurisdizionali che si renderanno presumibilmente necessari a seguito di diniego da parte degli Uffici Scolastici Regionali e dei CSA nei confronti delle domande presentate dagli interessati. Su questo punto, daremo le relative informazioni nel corso della prossima settimana.

Vogliamo infine ricordare che sulla questione vi erano state, già l’anno scorso, importanti pronunce del Tribunale del lavoro di Roma e del TAR di Lecce (quest’ultimo ha posto la questione di costituzionalità), a seguito di procedimenti promossi da nostri iscritti e da noi sostenuti.

N.B. – Va da sè che a seguito della pronuncia della Corte, che ha dichiarato incostituzionale tutto l’art. 8-bis, nei concorsi per dirigenti delle scuole non potranno più avere effetto le riserve di posti. Pertanto va considerato decaduto quanto inizialmente previsto dall’art. 15, comma 1, del bando del concorso ordinario in corso di svolgimento, in tutte le fasi concorsuali.