La sintesi

Situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche

  • manca una efficiente rilevazione dell’effettivo fabbisogno finanziario delle scuole
  • l’erogazione “a budget” dei fondi finalizzati a pagare le supplenze deve essere gestita in modo compatibile con la necessità di garantire la continuità del servizio in caso di assenza dei docenti
  • è indispensabile che l’importo delle erogazioni finanziarie sia certo e conosciuto in tempo per predisporre il Programma annuale, per consentire ai dirigenti l’esercizio di una effettiva attività gestionale
  • le erogazioni devono avvenire con adeguato tempismo, onde prevenire le gravi situazioni di sofferenza evidenziate
  • è necessario aumentare la previsione di fabbisogno delle scuole, in quanto la riduzione degli organici e la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore ha incrementato il ricorso a supplenze e utilizzo di ore eccedenti
  • rimane inaffrontato il serio problema della ingente mole di residui attivi vantati dalle istituzioni scolastiche, cosa che mette in dubbio la garanzia di solvibilità delle scuole pubbliche.

I problemi nella gestione dei fondi per le supplenze

La prima causa di difficoltà consiste nella crescente incertezza, relativa ai tempi e alle somme dovute, dei fondi previsti dal DM 21/2007. Si è creata di fatto una situazione di insolvenza da parte dello Stato.

Si ricorda che i dirigenti devono redigere il Programma sulla base delle indicazioni e delle tabelle riportate nel citato decreto.

Purtroppo, in data 25 novembre 2008, il MIUR – DG per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I – ha diffuso la nota prot. n. 3338 con la quale forniva alle istituzioni scolastiche indicazioni contrastanti con le norme vigenti. In particolare, affermava che i fondi per le supplenze brevi e saltuarie sarebbero stati integrati, in relazione al fabbisogno accertato e sulla base di apposito monitoraggio finanziario, di una somma al più pari al 50% di quella corrispondente al finanziamento base. Questo contraddice il testo del DM 21, che invece stabilisce chiaramente che è possibile integrare tale finanziamento fino al 100% della somma base.

Va sottolineato che lo strumento, unico e obbligato, per vedersi rimborsare dal MIUR le spese sostenute per supplenze è il monitoraggio finanziario. Si tratta di una procedura telematica, attivata dal MIUR sul suo Sistema Informativo in precise finestre temporali, alla fine della quale viene rilasciata una ricevuta che va debitamente stampata con una copia di tutti i dati immessi. Se la procedura non viene completata fino alla sua corretta conclusione e accettazione, da parte del Sistema, la richiesta non è acquisita dal MIUR e non vi sarà alcuna integrazione su quella voce. È pertanto necessario effettuarla con estrema accuratezza e mantenerne traccia.

na seconda causa di difficoltà è causata dall’indicazione, nelle e-mail inviate dal MIUR ad ogni istituzione scolastica per ogni tranche di finanziamento in corso di erogazione, della “ragione” a cui attribuire la tranche stessa. Tale prassi, lodevole dal punto di vista della trasparenza delle modalità di calcolo, potrebbe aver creato in molti colleghi la convinzione, doppiamente erronea, che si tratti di un “vincolo” contabile sulle somme erogate e che non sia possibile disporre ordinazioni di pagamento utilizzando quei fondi. Va infatti ricordato che, per esplicita previsione normativa (art. 21, c. 5, legge 59/1997; art. 1, c. 2, D.I. 44/2001; art. 1, c. 601, legge 296/2006, DM 21/2007) è vietato disporre tali vincoli.

Tale convinzione aumenta le sofferenze finanziarie delle scuole, in quanto si rischia di lasciare giacenti presso l’istituto cassiere delle somme, accreditate in relazione a certi utilizzi futuri, che potrebbero e dovrebbero essere utilizzate per pagare debiti già liquidati. Questa prassi può portare a condanna delle istituzioni scolastiche in procedimenti giudiziari attivati dai creditori. Le eventuali spese legali e gli interessi di mora verrebbero così a costituire un danno erariale, e il dirigente potrebbe essere oggetto della conseguente azione risarcitoria da parte della Corte dei Conti.

I fondi per il funzionamento

Nella citata nota del 25 novembre 2008, si comunicava alle scuole che, relativamente alle assegnazioni per le spese di funzionamento, il MIUR si riservava di comunicare “gli importi che potranno essere assegnati dopo la definitiva approvazione del bilancio dello Stato”. Ad oggi, non è stata fornita alcuna comunicazione, a parte quella informale del Ministro che, in data 25 settembre 2009, si faceva garante di tale assegnazione.

Anche in questo caso si deve ribadire che la normativa vigente in materia di finanziamenti alle scuole è il DM 21, che non può essere contraddetto da note della DG.

Nella redazione del Programma annuale, la previsione delle entrate statali e i relativi accertamenti contabili devono essere infatti disposti in base alla normativa esistente.

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