La Direzione Generale del personale del MIUR ha emanato in data 11.12.08 una propria Nota, indirizzata all’USR per il Lazio, nella quale rettifica opportunamente una sua precedente indicazione, in ciò accogliendo le osservazioni espresse dall’ANP in una lettera redatta unitamente alle altre OO.SS. dell’Area V in data 28.11.08.
I fatti
Nel mese di dicembre 2007 il Direttore dell’USR del Lazio interpella, con una propria Nota, la Direzione Generale del personale del MIUR in merito alla competenza relativa alla richiesta di visita fiscale a carico dei dirigenti scolastici in malattia. Nel successivo mese di marzo 2008 la Direzione Generale risponde facendo propria la tesi che la competenza è del Direttore regionale.
Alla luce di questa pronuncia l’ANP ha ritenuto di dover esprimere formalmente al MIUR il proprio dissenso rispetto all’interpretazione della norma contrattuale, in quanto il CCNL dell’Area V non contempla in alcuna sua parte la suddetta competenza in capo all’USR.
La nuova posizione del MIUR
Con la sua recente Nota la Direzione Generale del personale ritorna sulla sua precedente interpretazione, invitando l’USR del Lazio a sospendere ogni iniziativa in proposito e rinviando al prossimo CCNL una precisa definizione della questione. Con un po’ più di coraggio i responsabili del MIUR avrebbero potuto chiudere la questione dichiarando definitamene che la competenza è in capo agli stessi dirigenti scolastici in quanto ogni scuola costituisce un’autonoma amministrazione. D’altra parte la questione fu sollevata già nel corso del negoziato per il contratto tuttora vigente e già in quella sede l’ARAN non ebbe dubbi nel sostenere la piena competenza dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in merito. Tale orientamento, d’altra parte, è stato da tempo assunto da altri UUSSRR , senza che si sia avvertita la necessità di sollevare dubbi interpretativi o di richiedere pareri al superiore ministero.
La corretta prassi da seguire
Il dirigente scolastico che è costretto ad assentarsi per malattia è tenuto ad avvisare tempestivamente l’USR e il proprio istituto. Al tempo stesso deve dare mandato al collaboratore cui ha attribuito le funzioni vicarie di richiedere la visita fiscale a proprio carico alla ASL competente per territorio. A tale obbligo la scuola può sottrarsi, come per il restante personale, soltanto se le esigenze funzionali ed organizzative non lo consentono (cfr. Legge n. 133, art. 71). L’insieme degli atti dovranno essere conservati nel fascicolo personale del dirigente a disposizione per eventuali controlli da parte dell’USR.
In allegato le due lettere.