L’Anp si è già occupata in passato della questione della remunerazione dei docenti incaricati della sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti nonché di quella dei docenti vicari delle istituzioni scolastiche date in reggenza.
Il problema è ben noto: da un lato, i docenti incaricati di quelle funzioni hanno pieno titolo alla remunerazione aggiuntiva in base alle disposizioni contrattuali e all’art. 52 del d.lgs. 165/2001; dall’altro, il FIS non può essere utilizzato per tale scopo, stante l’art. 146 del vigente CCNL, e le scuole non dispongono, nella quasi totalità dei casi, di ulteriori fondi sufficienti a coprire quelle spese.
Tale stato di cose, oltre ad essere palesemente lesivo del diritto dei docenti a percepire delle somme loro spettanti, risulta incompatibile con numerosi principi del nostro ordinamento, alcuni dei quali assumono perfino rilievo costituzionale, quali il buon andamento ed il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto.
Tra l’altro, va opportunamente sottolineato che i dirigenti, come tutti i lavoratori, hanno diritto alle ferie ma che per essi tale diritto, alla luce delle norme in materia di igiene e sicurezza, assume i risvolti di un vero e proprio dovere: un dirigente che non organizzi e che non persegua il recupero delle proprie energie psico-fisiche pregiudica l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione proprio in virtù del suo particolare ruolo.
Inoltre, nella scelta dei collaboratori chiamati a sostituirlo, egli esercita un potere-dovere connesso alla ben nota responsabilità per “culpa in eligendo”. In altri termini, il dirigente è tenuto a “scegliere bene” coloro cui delegare l’esercizio delle proprie funzioni perché, se si affida a collaboratori non idonei a svolgere i compiti delegati, risponde degli eventuali danni. In coerenza con questo principio, pertanto, l’Anp non ritiene minimamente percorribile l’ipotesi di far scegliere il sostituto del dirigente ad altri soggetti: ogni proposta in tal senso va rigettata perché costituisce un grave vulnus alle prerogative dirigenziali e ci riporta indietro nel tempo di almeno venti anni.
L’Anp ribadisce quindi che:
1) ogni dirigente ha il preciso diritto-dovere di scegliere, ovviamente su base fiduciaria, il docente-collaboratore chiamato a sostituirlo in caso di sua assenza;
2) a causa della infelice previsione contrattuale contenuta nell’art. 146, il pagamento delle somme dovute al docente collaboratore ricade inevitabilmente sulla fiscalità generale e ad esso deve provvedere la competente Ragioneria Territoriale dello Stato, cui va inviato l’atto di nomina del docente sostituto con contestuale richiesta di pagamento.
Di fronte all’incapacità del MIUR di individuare soluzioni adeguate ad una questione così importante e delicata, abbiamo da tempo intrapreso la strada del ricorso al Giudice del lavoro. Secondo la strategia processuale da noi adottata, è stata evitata una illogica e velenosa contrapposizione tra docenti e dirigenti e si è invece scelto di citare in giudizio lo stesso Ministero, unico responsabile della insoddisfacente situazione.
Come facilmente prevedibile, i primi risultati di questa iniziativa sono del tutto favorevoli: in data 17 aprile 2012 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro ha accolto, sin dalla prima udienza, la richiesta del docente assistito dallo studio legale di nostra fiducia ed ha emesso la pronuncia ad esso favorevole, costituente titolo immediatamente esecutivo nei confronti dell’amministrazione.
Invitiamo quindi tutti i docenti interessati a rivolgersi all’Anp per trovare la dovuta assistenza nella proposizione del ricorso.