Il Miur ha emanato oggi la nota Prot. n. AOODGPER.2167, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti, relativi solo i dirigenti, in merito all’applicazione della Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008. In particolare, trovano risposta i dubbi suscitati dalla precedente nota prot. n. AOODGPER.1053 del 29.1.2010, nella quale non c’era un chiaro riferimento al personale interessato. Ora, invece, si precisa opportunamente che per i dirigenti continua ad applicarsi il comma 5 dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, che prevede il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva.
Le modifiche introdotte dall’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, riguardano solo la possibilità riconosciuta all’amministrazione di negare il mantenimento in servizio solo in presenza di esuberi a livello regionale o di valutazione negativa.