La Direzione Generale del Personale, con nota n.64 del 6 luglio 2006, ha comunicato che in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.L. n. 223 concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale». Tra le tante disposizioni di cui si sta ancora discutendo sulla stampa ed in televizione, una riguarda anche il personale che ha chiesto di permanere in servizio fino al 70° anno di età.

Infatti, l’art. 33 (Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici) del citato D.L. dispone:

«1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta’, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell’accoglimento della richiesta.

3. I limiti di eta’ per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.»

Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 erano stati introdotti dall’art. 1 quater del D.L. 136/04, convertito in L. 186/04.

Ne discende che non è più consentita al personale del pubblico impiego la permanenza in servizio dai 67 ai 70 anni di età.

In allegato la nota n.64 del 6 luglio 2006