Il giudice del lavoro di Frosinone con decreto depositato il 12 aprile 2011 ha respinto il ricorso di alcuni sindacati che avevano invocato la condanna per comportamento antisindacale di un dirigente scolastico.
Le OO.SS. ricorrenti lamentavano che il DS non avrebbe rispettato gli obblighi di contrattazione previsti dall’art.6 del CCNL 2006-09 del Comparto, fornendo alla parte sindacale solo informazione preventiva in merito alle modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA.
Le motivazioni del giudice del lavoro sono efficacemente illustrate dal Decreto che pubblichiamo in allegato.
Qui interessa sottolinearne due:
- «le disposizioni operano dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.150/09, non essendo previsto dalla legge un diverso termine di adeguamento rispetto a quanto disposto dall’art.34, recante modifiche all’art.5, comma 2, D.Lgs.165/2001. La norma quindi va considerata immediatamente applicabile. Conseguentemente il nuovo sistema di relazioni sindacali trova applicazione, in virtù del principio tempus regit actum, ai fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo […] con conseguente nullità delle clausole collettive difformi e con loro sostituzione con le norme imperative di legge.»
- in secondo luogo il giudice, pur non ignorando alcune pronunce giurisprudenziali di segno contrario secondo cui l’adeguamento dei contratti integrativi doveva essere rinviato alla stipula dei contratti collettivi nazionali successivi, decide che la questione riguarda solo le norme di carattere procedimentale [“disposizioni relative alla contrattazione collettiva” di cui all’art.65,comma 5, D.Lgs. 150/09] e non di contenuto. «Diversamente opinando si dovrebbe sostenere che l’intero D.Lgs. n.150/2009 rimarrebbe bloccato, in attesa dei rinnovi contrattuali, per tutte le materie che incidono sulla contrattazione collettiva (come ad esempio il sistema disciplinare).»
Siamo in presenza di una pronuncia esemplare di cui prendiamo atto. Per ogni altro commento rinviamo a quelli già espresssi in queste pagine il
- 31 marzo 2011 pronuncia del giudice del lavoro di Catanzaro;
- 14 marzo 2011 pronuncia del giudice del lavoro di Venezia;
- 25 gennaio 2011 commento alla prima sentenza d’appello del Tribunale del lavoro di Pesaro.
In allegato il decreto del Giudice del lavoro di Frosinone