Pervengono da parte dei colleghi – anche a seguito di notizie di stampa – richieste di chiarimenti circa le modalità per la valutazione periodica e finale degli studenti, in particolare in caso di parità di voti.
La questione è stata affrontata nella risposta ad un quesito data oggi dal servizio di consulenza di Italiascuola.it.
Le perplessità nascono dalla affermazione che la classica “fonte” regolamentare in materia (il RD 653 del 4 maggio 1925 e, per la parte che interessa, l’art. 79) non esisterebbe più: sicché, si dice, in assenza di normativa in merito, tutte le deliberazioni sarebbero a rischio di impugnativa. In particolare, non sarebbe più applicabile la norma che fa prevalere – a parità di voti – il voto di chi presiede la seduta.
Si tratta di un equivoco. In effetti, il RD 653 faceva parte di un elenco di norme collettivamente abrogate per effetto del Decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200, poi convertito dalla legge n. 9 del 18 febbraio 2009. L’abrogazione avrebbe dovuto produrre i suoi effetti a partire dal 16 dicembre 2009.
Il condizionale è d’obbligo. Infatti, durante il periodo intermedio, è stata emanata una nuova disposizione (il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 179) che – con effetto immediato – disponeva la reviviscenza di tutta una serie di disposizioni, contenute nell’allegato 2. Fra queste, anche il RD 653, che quindi è rientrato in vigore il 15 dicembre 2009 (giorno successivo alla pubblicazione del Decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale). Siccome la decadenza avrebbe dovuto operare dal 16 dicembre, non vi è stato neppure un giorno di scopertura legislativa.
Le valutazioni periodiche e finali continuano pertanto a svolgersi secondo la normativa ben nota, che è tuttora in vigore, compreso il passaggio che assegna la prevalenza al voto di chi presiede in caso di parità di voti.
Vale peraltro la pena di ricordare che – anche senza l’art. 79 del Regio Decreto – il paventato vuoto normativo in realtà non sarebbe esistito. Vige infatti il DPR 122 del 22 giugno 2009 ed in particolare gli articoli 2 e 4, che affermano la competenza in materia del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato “con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”. Sulla parità di voti, soccorre l’art. 37 comma 3 del DLgs 297/94, che prevede esplicitamente la prevalenza del voto del presidente.