Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
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UFFICIO VI – Politiche per gli studenti
U.O. 3 – Organi collegiali, Consulte studentesche, Rapporti scuola/famiglia
Prot. n. 1687 Bari, 6 marzo 2013
IL DIRIGENTE: Anna Cammalleri
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il DPR 21 novembre 2007, n. 235, concernente il Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
VISTA la circolare ministeriale esplicativa n. 3602 del 31 luglio 2008;
CONSIDERATO che l’Organo di Garanzia Regionale, di cui all’art. 2, comma 3, del citato DPR n. 235/2007, costituito con DDG prot. n. 213 del 12/1/2012, è venuto a scadenza il 31 agosto 2012;
RITENUTA l’urgente necessità di procedere alla costituzione dell’Organo di Garanzia Regionale per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;
VISTE le designazioni dei propri rappresentanti effettuate dal FoRAGS Puglia nelle sedute del 15 e 17 gennaio 2013 e dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti della Puglia nella riunione del 17 gennaio 2013;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei proff. Rosa Diana, Antonia Miccolis, Anna Romanazzi e Francesca Tritto a far parte del costituendo Organo di Garanzia Regionale;
DECRETA:
Art. 1
L’Organo di Garanzia Regionale per la Puglia, di cui all’art. 2, comma 3, del citato DPR n. 235/2007, è così costituito:
Presidente: Anna Cammalleri – Dirigente Uff. VI – Politiche per gli studenti
Componenti
v Per la scuola secondaria di 1° grado
Docenti: Rosa Diana – Antonia Miccolis – Francesca Tritto
Genitori: Lorenzo Santoro – Rosa Savino – Giuseppe Scatigna
v Per la scuola secondaria di 2° grado
Docenti: Antonia Miccolis – Anna Romanazzi – Francesca Tritto
Genitori: Santoro Lorenzo
Studenti: Marco Buccarella – Riccardo Russo
Art. 2
L’Organo di garanzia di cui all’art. 1 esprime al Direttore Generale o ad un dirigente da questi delegato parere vincolante sui reclami, proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
Art. 3
L’Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
Art. 4
Il parere di cui all’art. 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Nel caso in cui l’organo di garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate ( art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Art. 5
L’organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.
Art. 6
Il supporto amministrativo all’organo di garanzia regionale sarà assicurato dall’Uff.VI – U.O. 3 – di questa Direzione Generale.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Ruggiero Francavilla