Un’importante sentenza del TAR Lazio, in data 3 ottobre scorso, ha rimesso in moto la questione degli organi di rappresentanza territoriale del sistema scuola.

Come è noto, tutto l’impianto di tali organi era stato rinnovato con un Decreto Legislativo del 1999 (il n. 233, emanato in attuazione di una delega contenuta nella Legge 59/97). Quel Decreto prevedeva inizialmente che i nuovi organi entrassero in vigore in coincidenza con la riforma dell’autonomia e demandava al Ministro l’emanazione di un’ordinanza per lo svolgimento delle relative elezioni.

Quell’ordinanza non è mai stata emanata. Invece, è iniziata una serie di proroghe, che hanno mantenuto in vita i ” vecchi” organi collegiali territoriali, quelli del 1974, rinnovati per l’ultima volta nel 1996. Estintisi via via i Consigli Distrettuali e poi quelli Provinciali, era rimasto in vita il solo CNPI, all’interno del quale erano ormai quasi del tutto scomparsi gli eletti originari, surrogati con sempre maggiore difficoltà per il progressivo esaurirsi delle liste.

La stagione delle proroghe si è chiusa con il 31 dicembre 2012, quando il CNPI ha cessato – anche formalmente – di esistere. Al suo posto, il nulla, dato che non sono state avviate le procedure per eleggere i nuovi organismi.

E’ su questa situazione, di disapplicazione per via amministrativa di una legge dello Stato, che si è inserito il TAR Lazio, con la sentenza 08843/2013, per effetto della quale il MIUR è stato condannato a dare attuazione, entro il termine di 60 giorni, a quanto previsto dal DLgs. 233/99 (e cioè ad emanare l’ordinanza e ad indire le elezioni). In caso di inadempienza, è stato già designato il Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Roma, che subentrerà ex officio e dovrà provvedere a quanto necessario, entro l’ulteriore termine di 60 giorni.

Sembra quindi che – a meno di un’improbabile impugnativa davanti al Consiglio di Stato (che comunque difficilmente potrebbe modificare una sentenza ampiamente motivata) – sia giunto il momento di voltare pagina e di dar vita ad un importante tassello di quel disegno complessivo sull’autonomia che in tutti questi anni si è fatto di tutto per accantonare e rimuovere.

E’ vero che i “nuovi” organi sono nel frattempo invecchiati, senza mai aver visto la luce, in parte per effetto della riforma costituzionale del 2001, in parte per l’affievolimento politico e concettuale del tema della sussidiarietà. Ma comunque sarebbe difficile sostenere che una riesumazione di organi concepiti nel 1974 possa costituire una soluzione più adeguata di quella – peraltro giuridicamente dovuta – della messa a regime di quelli voluti dal legislatore.

Finita dunque la stagione del CNPI, con poche luci e molte ombre (soprattutto nell’ultima, estenuata, stagione del suo mantenimento in una sorta di “coma farmacologico”), sembrerebbe stia per aprirsi quella del Consiglio Superiore: che avrà, se non altro, il pregio di essere più snello e comunque di risultare espressione della scuola odierna e non di quella del 1996.

Se così sarà, l’Anp è chiamata a fare la sua parte, per contribuire alla vitalità del nuovo Organo e per cercare di rilanciare, anche per questa via, il progetto dell’autonomia scolastica. Ovviamente, vi terremo informati sugli sviluppi della situazione.

In allegato, il testo della sentenza.