Abbiamo pubblicato, qualche giorno fa, la notizia dell’imminente scadenza (il 31 gennaio prossimo) del termine annuale per la comunicazione all’ANAC dei dati relativi agli appalti affidati dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno solare precedente (2014).
 
Da qualche parte sono state sollevate perplessità in merito, ricordando la nota con cui il 29 gennaio 2014 il MIUR aveva comunicato doversi soprassedere a tutti gli adempimenti connessi in attesa di chiarimenti, relativi all’adattamento della norma alle istituzioni scolastiche: chiarimenti che non sono mai arrivati,
 
Una nuova nota ministeriale, emanata ieri 22 gennaio, ribadisce invece che l’adempimento specifico (pubblicazione sul sito web e trasmissione all’ANAC dei dati relativi agli appalti) è dovuto anche da parte delle scuole. La motivazione fornita (la norma non prevede deroghe ed è in vigore) merita però qualche riflessione aggiuntiva ed un commento. Non basta che una norma esista: deve anche essere applicabile.

Noi siamo stati fra i primi a sollevare il problema della inapplicabilità di alcune delle previsioni della legge 190/12 alle scuole: ed in particolare di quelli relativi all’individuazione del responsabile anti-corruzione e del responsabile della trasparenza. Eppure anche quelle norme sono teoricamente in vigore e non prevedono deroghe: ma contengono al proprio interno elementi che le rendono strutturalmente incompatibili con la governance delle istituzioni scolastiche.
 
La vera discriminante fra norme applicabili e norme non applicabili non è quindi quella indicata nella nota MIUR, ma più semplicemente quella se esistano le condizioni di compatibilità ordinamentale fra l’assetto gestionale delle scuole e le nuove previsioni di legge. Qualora non esistano – e questo era il caso delle norme da noi messe in discussione – la questione non può essere risolta né dalle singole scuole e neppure dal MIUR. Deve farsene carico il legislatore, che non si è ancora pronunciato.
 
Per parte nostra – responsabilmente e coerentemente – abbiamo seguito questa linea fin dall’inizio (si veda la nostra nota del 29 gennaio 2014). L’adempimento relativo alla comunicazione dei dati sugli appalti, ancorché fastidioso e di dubbia utilità pratica, non è incompatibile con l’assetto ordinamentale e va dunque attuato. Quelli relativi alla individuazione del responsabile anticorruzione e di quello della trasparenza, no.
 
Non si può fare a meno di rilevare, però, come la comunicazione dei dati sugli appalti all’ANAC appaia come un mero adempimento, privo di reale utilità. Quei dati sono già disponibili all’Agenzia per via telematica, visto che le stazioni appaltanti debbono effettuare una serie di registrazioni intermedie per ogni gara, a cominciare dalla richiesta del CIG. E allora, visto che siamo in tempi di televoto sulle norme da abrogare, ci permettiamo in tono semiserio di candidare anche questa norma all’inserimento fra le 100 più fastidiose ed inutili e da cancellare.