Pubblichiamo l’informativa dello Studio Orrik, che rappresenta la CIDA, nei ricorsi alla C.C. in materia di rivalutazione delle pensioni e di contributo di solidarietà.

Il 21 giugno 2016 era prevista l’udienza nel corso della quale dovevano essere discusse le questioni di legittimità iscritte nel Registro Ordinanze ai numeri: 65/2015, 91/2015, 92/2015, 109/2015, 119/2015, 129/2015, 163/2015 e 340/2015.

In prossimità dell’udienza di discussione, il Presidente della Corte Costituzionale, con decreto del 15/06/2016, letti gli atti e visti i differenti temi affrontati dalle singole ordinanze, da un lato ha deliberato il rinvio a nuova udienza di alcune ordinanze, dall’altro il rinvio a nuovo ruolo per le restanti ordinanze. 

In particolare, il Presidente ha deliberato: 

il rinvio all’udienza pubblica al 05/07/2016 della discussione delle ordd. nn. 65/2015, 91/2015, 109/2015, 119/2015, 163/2015 e 340/2015.

Tali ordinanze affrontano i seguenti macro temi:

  1. L’assoggettamento al contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni;
  2. Il prelievo di solidarietà dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS (prelievo del 6%,12%,18% a seconda dell’entità dell’assegno);
  3. La previsione che, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 40% per i trattamenti pensionistici, a seconda del rapporto proporzionale degli stessi con il trattamento minimo INPS stabilito dalla legge;
  4. La previsione che, ai fini del raggiungimento del limite di 300.000 euro (oltre il quale il contributo di solidarietà è pari al 3%, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, prorogato all’intero triennio 2014-2016 dal richiamato comma 590), si debba tenere conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali non si applica il contributo nella misura del 3%, ma quello del 18% stabilito dal precedente comma 486 della medesima disposizione (ord. n. 109/2015 e 119/2015).