Con Decreto del Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data 7 febbraio 2017, trova esplicita e netta conferma la tesi sempre sostenuta da Anp.

Al giudice si erano rivolte alcune OO.SS. del comparto, chiedendo che fosse dichiarata la condotta antisindacale del dirigente scolastico, per aver assegnato il bonus senza “porre in essere tutte le attività necessarie all’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni sindacali per la distribuzione tra docenti in servizio presso il citato Istituto”.

Con decreto di rigetto n. cronol. 6111/2017 RG n. 14551/2016, il giudice ha respinto integralmente la richiesta, sviluppando una serie di argomentazioni che coincidono con quanto da noi sempre affermato in merito. In particolare, ha decretato che la legge 107/15 regola analiticamente il procedimento di attribuzione del bonus, senza che vi sia spazio per altri passaggi o per l’intervento di attori diversi da quelli ivi indicati. Inoltre, ha chiarito in modo netto un altro punto cardine dell’impianto argomentativo da noi sempre sostenuto: e cioè che la legge 107/15 – in quanto relativa al solo personale docente del comparto scuola – ha carattere speciale e quindi derogatorio rispetto alla normativa generale.

Nel decreto è enunciato anche un altro importante principio: la scuola – e per essa il dirigente scolastico – non hanno in questa materia legittimazione passiva, cioè non possono essere portati in giudizio. L’unico a essere portatore di tale legittimazione è il MIUR, nei confronti del quale è stata quindi assunta la decisione.

La conclusione è di una chiarezza assoluta: “la condotta del dirigente scolastico denunciata dalle parti ricorrenti non solo non è diretta ad impedire o limitare in alcun modo l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, ma risulta pienamente rispettosa del dettato normativo che regola la materia in oggetto, sicché il ricorso dev’essere respinto”.

E’ la prima pronuncia della Magistratura sulla questione bonus ed è importante anche per questo: ma sulla fondatezza delle tesi da noi sempre sostenute nella materia non avevamo mai avuto dubbi.

Qui di seguito è possibile visionare la pronuncia del Giudice di Bari:

DECRETO DEL TRIBUNALE DI BARI n. cronol. 6111/2017