Il 30 marzo u.s. l’Amministrazione aveva incontrato le organizzazioni sindacali mostrandosi disponibile a rivedere la propria decisione di escludere i dirigenti scolastici del I ciclo dalla nomina a presidente di commissione per gli esami conclusivi del II ciclo.

Avevamo evidenziato che tale divieto contrastava – e contrasta – con la legge 1/2007 (art. 4, c. 3, lett. b) e con il D.M. 6/2007 (art. 5), paradossalmente richiamato dalla stessa nota MIUR n. 4537 del 16/03/2018 come fonte di diritto da rispettare per i criteri di nomina e per gli ordini di precedenza.
Ieri 6 aprile, con la nuova nota n. 6078, l’Amministrazione ha finalmente consentito anche ai dirigenti scolastici del I ciclo di candidarsi alla presidenza delle commissioni del II ciclo.
In questa nota, constatiamo con grande disappunto che sono stati creati cavilli e paletti ad hoc per impedire, di fatto, la nomina dei dirigenti del I ciclo e che l’aperura dell’Amministrazione si è limitata alla sola facoltà di far presentare istanza, ma senza effetti concreti!
Osserviamo infatti che:
• L’istanza viene valutata secondo l’ordine previsto dalla nota del 16/03/2018. È evidente che, in tale ordine, i dirigenti della scuola secondaria di I grado non compaiono. Il citato D.M. 6/2007 prevede il corretto ordine.
• Il docente collaboratore, per poter sostituire il dirigente che chiedesse di svolgere le funzioni di presidente nel II ciclo, dovrebbe possedere tre requisiti: a) essere docente di scuola secondaria di I grado; b) non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado perché già componente di diritto della commissione d’esame; c) aver già svolto la funzione di presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del I ciclo. Quest’ultima richiesta è priva di qualsivoglia giustificazione, considerato che l’anno di esperienza non è richiesto nemmeno al II ciclo, caratterizzato da una maggiore complessità della funzione di presidente di commissione. Ma, cosa ancor più grave, è in contrasto con la disposizione legislativa di rango primario di cui all’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 62/2017 secondo cui compete esclusivamente al dirigente scolastico la scelta del docente al quale delegare la funzione di presidente! L’ANP, durante l’incontro del 30 marzo, aveva espresso con forza il proprio disappunto per questa condizione che non trova riscontro nella nostra legislazione e ha sottolineato che “l’aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo” può essere semmai considerato requisito aggiuntivo e non condizione necessaria per svolgere il ruolo di presidente di commissione. E se i motivi dell’assenza del dirigente fossero imputabili a malattia, piuttosto che allo svolgimento degli esami nel II ciclo, si potrebbe prescindere dal possesso di questo innovativo requisito nell’individuazione del docente sostituto? O si dovrebbero interrompere gli esami in attesa della guarigione del dirigente?
• Infine, leggiamo che “possono presentare istanza di partecipazione i dirigenti scolastici che dichiarino di poter concludere tutte le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza prima dell’avvio delle procedure relative all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo”. Questa parte si commenta da sé: se il dirigente omettesse tale dichiarazione, impedirebbe al Direttore dell’USR di nominarlo.
Il diritto dei dirigenti del I ciclo non può limitarsi alla possibilità di presentare istanza: hanno altro da fare che compilare domande inutili!
I dirigenti chiedono il riconoscimento del diritto reale di poter svolgere la funzione richiesta, secondo quanto prevede la normativa vigente!
ANP valuterà tutte le azioni possibili per il ripristino della perequazione della dignità professionale!