«La valutazione può essere strumento di conservazione o di rinnovamento […]»

(Calonghi, Valutare. Risultati docimologici e indicazioni per la scheda, 1983)

 

La nota n. 9168 del 09/06/2020, nell’intento di coniugare da un lato l’osservanza del diritto alla privacy e dall’altro l’esigenza di evitare assembramenti di studenti in prossimità o all’interno delle scuole per vedere i tabelloni riportanti gli esiti finali, sostiene che detti esiti debbano sì essere pubblicati online – come affermato nella precedente nota n. 8464 del 28 maggio 2020 – ma precisa tuttavia che “per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico”.

Ne consegue che “gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. […] Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva”.

Mentre si comprende cosa abbia motivato la precisazione fatta dall’amministrazione che tende a un’applicazione puntuale delle disposizioni presenti e a non contravvenire a quelle date dal Garante della privacy, non si comprende perché non abbia cercato strade diverse (come sarebbe stato suo dovere in quanto responsabile della formazione dei cittadini) per affermare una cosa che tutti i professionisti della scuola conoscono e cioè il valore anche sociale della valutazione che si basa su principi di equità e di trasparenza.

Sì, quello che stupisce è che nelle disposizioni ministeriali manchi del tutto una riflessione su questi valori e che il problema venga affrontato soltanto dal punto di vista della tutela della privacy (che è solo uno degli aspetti coinvolti), ignorando completamente la funzione della valutazione e la sua valenza formativa, di stimolo alla conoscenza di sé da parte di ciascun alunno ed alla capacità di valutazione delle prestazioni degli altri.

Si sarebbe potuto sostenere, per esempio, che nell’area riservata del registro, avrebbe dovuto essere creata una sezione per la pubblicazione integrale degli esiti conseguiti dagli alunni, accessibile a tutti gli studenti della classe di riferimento: le piattaforme dei registri elettronici hanno già dimostrato tutta la loro versatilità nel periodo emergenziale e avrebbero potuto in tempi brevi mettere a disposizione nuove funzionalità a ciò destinate. Prima ancora, in sede di conversione del D.L. scuola, potevano prevedersi specifiche disposizioni che legittimassero determinate forme di pubblicità.

Non solo: nel periodo emergenziale, abbiamo assistito all’emanazione di norme che hanno riguardato tutti gli aspetti dell’istruzione, dalla didattica a distanza e alla relativa valutazione, alla validità delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, fino al D.L. scuola, ma è mancato un intervento che servisse a risolvere questo problema strutturale: la valutazione ha un valore sociale, è parte integrante del rapporto insegnamento-apprendimento ed è un momento potente di riconoscimento delle proprie capacità soprattutto nel confronto con gli altri. In poche parole, è momento portante della crescita di ciascuno al quale la scuola non può rinunciare se non vuole ripiegarsi su sé stessa per diventare un mero esercizio di applicazione di norme sterili. Il compito del Ministero, in questo, deve essere centrale, in quanto deve dare risposte coerenti con le sue funzioni di garanzia dei principi contenuti nei documenti di indirizzo.

I momenti valutativi aiutano gli studenti ad appropriarsi di modelli di apprendimento efficaci, fondati sull’attribuzione di significato all’apprendimento stesso, sull’esercizio del giudizio e della riflessione critica e sull’autoconsapevolezza.

Un simile stimolo viene necessariamente meno là dove lo studente possa conoscere solo l’esito del proprio percorso formativo e non di quello degli altri, sia privato della possibilità di comparare con un riferimento esterno il proprio livello di apprendimento e di misurare il proprio giudizio e la propria valutazione con quelli effettuati dalla scuola.

Siamo dunque a richiedere con forza che le indicazioni sulla valutazione non siano il frutto della mera e pedissequa attuazione delle norme sulla privacy, ma scaturiscano da una riflessione pedagogica sul senso e sul valore della valutazione. Il punto di equilibrio tra le due esigenze (privacy e trasparenza) può e deve essere trovato in nome degli obiettivi fondamentali di crescita e di formazione degli alunni e degli studenti delle nostre scuole.