L’ultimo DPCM riguardante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 include alcune disposizioni che interessano direttamente la scuola. Ne riportiamo di seguito una sintesi ragionata.

Art. 1, co. 1, lettere q e r) e art. 11 

  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 14 luglio 2020.

 

Ciò implica che le attività dei servizi educativi per l’infanzia, il cui termine naturale è il 30 giugno, non riprendono in presenza. Allo stesso modo è impedita qualsiasi altra attività didattica in presenza quali interventi di recupero, potenziamento ecc.

Rimane fermo per i dirigenti scolastici l’obbligo di attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

La norma recepisce, finalmente, la richiesta ripetutamente formulata da ANP e volta a dare certezza ai dirigenti e a tutto il personale delle direzioni didattiche e degli istituti comprensivi circa la gestione dell’ultima parte dell’anno scolastico.

 

  • Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

 

Ricordiamo che già la legge n. 27/2020 prevede, all’art. 73, comma 2 bis, che fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (ovvero fino al 31 luglio 2020), “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Dal combinato delle due norme l’ANP evince che è data alle scuole la facoltà di convocare gli organi collegiali con entrambe le modalità. Consigliamo, tuttavia, di continuare a operare in videoconferenza. La convocazione in presenza, infatti, implica che sia già stato integrato il DVR con apposito protocollo anticontagio reso disponibile e conoscibile al personale e che si sia assicurata la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge n. 34/2020.

 

  • La norma prevede che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, l’ente locale proprietario dell’immobile possa autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le cooperative che gestiscono attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né’ formali, ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento delle medesime attività senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche. Tali enti gestori hanno l’obbligo di procedere alla pulizia e all’igienizzazione necessarie degli spazi utilizzati. Le istituzioni scolastiche vigileranno sulla reale effettuazione di queste ultime operazioni segnalando le eventuali inadempienze all’ente locale. Per rafforzare la posizione delle istituzioni scolastiche riteniamo opportuno che la convenzione tra l’ente locale e l’ente gestore delle attività preveda in modo specifico il loro coinvolgimento su tale punto.