Con la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 (prot. n. 49124), il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato le “indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. In allegato alla circolare, il Ministro ha trasmesso alle amministrazioni pubbliche anche il protocollo quadro sul “rientro in sicurezza” sottoscritto, sempre in data 24/7/2020, con le Confederazioni sindacali.

La circolare fa espresso riferimento all’articolo 263 del decreto-legge 34/2020, recante “disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” e sottolinea due elementi fondamentali, in vigore dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34), che modificano sostanzialmente il quadro normativo emergenziale:

  • in primo luogo, si specifica che, con il venir meno dello stato di emergenza, la modalità del lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio e, di conseguenza, la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
  • in secondo luogo, decade l’istituto dell’esenzione dal servizio.

Di conseguenza, le istituzioni scolastiche devono rivedere l’organizzazione del lavoro, in modo da assicurare l’apertura quotidiana degli istituti e degli uffici di segreteria, prevedendo il rientro in presenza del personale, senza poter più disporre l’esenzione dal lavoro di alcun dipendente.

Rimane la possibilità – prevista già dal decreto-legge 34 – di ricorrere al lavoro agile, sempre con modalità semplificate rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2017, per il 50% del personale amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi), mentre il restante personale ATA (Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici, Cuochi, Infermieri e Guardarobieri) deve necessariamente lavorare in presenza, con tutti gli strumenti contrattualmente già previsti di flessibilità, articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro (artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007).

Con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, i docenti potranno svolgere il loro lavoro in remoto solo se le scuole dovranno ricorrere all’attività didattica digitale integrata prevista dal Piano Scuola 2020-2021.