Il DPCM del 2 marzo 2021 – in vigore a partire dalla giornata di domani 6 marzo 2021 – prevede, a differenza dei precedenti DPCM, la sospensione delle attività didattiche in presenza anche nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo nelle cosiddette “zone rosse” e nei casi individuati dall’art. 21, c. 2, sulla base di apposito provvedimento regionale. Ciò rende stringente risolvere la questione relativa all’individuazione dei cosiddetti key worker.

Infatti, secondo il D. M. n. 39 del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche, in dette condizioni, sono tenute a garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo. 

Il nuovo DPCM prevede tale forma di tutela per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nulla dice, invece, circa i figli dei lavoratori le cui prestazioni sono da ritenersi indispensabili.

Su questo specifico profilo è intervenuta la nota MI n. 343 del 4 marzo 2021 in base alla quale restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”.

L’ANP condivide pienamente il principio affermato.

Non riteniamo però accettabile, soprattutto nello scenario in rapido peggioramento che caratterizza la situazione pandemica attuale, rimettere ai dirigenti scolastici l’individuazione delle categorie di cittadini legittimate a fruire della didattica in presenza per i propri figli. La nota, infatti, non opera alcuna precisazione sui parametri da assumere a riferimento per valutare le singole istanze.

Se la didattica in presenza per i figli dei key worker costituisce un diritto, allora non è dato arbitrio: non possono essere i dirigenti scolastici a individuare chi sia il titolare del diritto dando luogo, inevitabilmente, a ricostruzioni diverse e conseguenti disparità di trattamento nei confronti dei genitori.

Abbiamo chiesto al Ministero dell’istruzione di intervenire urgentemente sulla questione, già molto sentita in vaste aree del Paese, emanando il previsto “atto dispositivo”.

Ribadiamo che è assolutamente necessario individuare criteri univoci per l’attuazione del principio affermato dal D.M. n. 39/2020 a tutela dei diritti dei key worker e dell’interesse pubblico alla salute collettiva.

Informeremo tempestivamente i colleghi degli sviluppi della situazione.