In questi mesi le scuole sono impegnate nell’organizzazione delle attività formative sull’inclusione previste dall’art. 1, c. 961, della legge 178/2020 che incrementa il fondo per l’attuazione del Piano nazionale di formazione al fine di garantire “la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso”. La stessa disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro dell’istruzione l’individuazione delle “modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative”. Tale previsione è stata rispettata con l’emanazione del D.M. 21 giugno 2021, n. 188, diretto a disciplinare proprio “le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso” (art.1, c.1).

Successivamente, la nota ministeriale del 6 settembre 2021, n. 27622, nel fornire indicazioni ai dirigenti scolastici per la realizzazione dei citati interventi formativi, “per favorire l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e per garantire il principio di contitolarità dei predetti docenti nella presa in carico dell’alunno stesso” ha esteso tale attività formativa “ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali”. La medesima nota afferma che “il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare” il percorso di formazione suddetta.

L’utilizzo del verbo “invitare” potrebbe creare qualche iniziale fraintendimento perché potrebbe indurre a pensare che l’obbligo di formazione sia facoltativo – nella vita sociale, un cortese invito può, con altrettanta cortesia, essere declinato – e non è pertanto superfluo ribadire che una legge, essendo fonte di diritto di rango primario, non può certo essere derogata da fonti secondarie o addirittura, come in questo caso, da una mera nota ministeriale. Le note ministeriali, tra l’altro, non costituiscono fonte del diritto.

La successiva nota ministeriale del 15 ottobre 2021, n. 32063, infatti, ribadisce opportunamente la dimensione dell’obbligatorietà ricollegandola proprio al disposto della legge di bilancio (“attività formativa, ritenuta obbligatoria dall’art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”).

Al riguardo, è utile ricordare che, a far data dall’entrata in vigore della legge 107/2015, la formazione del personale in servizio è qualificata come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Lo stesso CCNL del comparto scuola 2006/09, nel definire la funzione docente, afferma che “essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio” (art. 26, c. 2). Tale disposizione è rafforzata dal primo comma dell’articolo 29 secondo cui “l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” Possiamo pertanto affermare che la funzione docente, come è giustamente ribadito dal CCNL, si nutre anche di formazione.

Alla luce di un simile quadro legislativo e pattizio, l’utilizzo del concetto di “invito” (a frequentare la formazione) deve essere evidentemente ricondotto alla sua corretta dimensione, riferibile alla gentilezza – tra l’altro, il 13 novembre è la giornata mondiale della gentilezza, atteggiamento troppo spesso trascurato – e alla cortesia istituzionale cui devono doverosamente improntarsi tutte le relazioni e le comunicazioni sul posto di lavoro, specie se si tratta di scuole. Altre interpretazioni, particolarmente se volte a sostenere la facoltatività della formazione, non sono in alcun modo ipotizzabili e sono foriere di una conflittualità di mera natura ideologica, estremamente controproducente per la qualità del servizio e per gli studenti.

Da sempre si lamenta la cronica carenza di personale docente di sostegno con specializzazione e la necessità conseguente di ricorrere a personale privo di titolo che, se in passato voleva fruire di una formazione specifica, era spesso costretto a farlo a proprie spese seppur non dotato di specifiche risorse, come quelle disponibili in virtù della carta del docente. Ora, finalmente, il legislatore ha deciso di farsi carico di una criticità che rischia di minare il processo inclusivo e, a tal fine, ha coinvolto addirittura gli interi team docenti e i consigli di classe.

Posto che ciò non comporta certo la rinuncia alla richiesta di più personale specializzato sul sostegno – richiesta che l’ANP continuerà ad avanzare per ottenere soluzioni strutturali – si può adesso perseguire, per la prima volta in modo pieno, la realizzazione della contitolarità della classe da parte del docente di sostegno e, per converso, la piena partecipazione e responsabilizzazione dei docenti curricolari al processo di inclusione.

L’ANP sostiene con forza la centralità dello studente ed è al fianco dei dirigenti scolastici e dei docenti che, applicando la legge, perseguono con consapevolezza quello che è il vero compito della scuola: la promozione e la disseminazione delle dinamiche inclusive come paradigma di un modello di società sostenibile e accogliente. Tutto ciò in coerenza con quanto richiamato dall’obiettivo 4 dell’Agenda 2030, quello che sollecita le nazioni a fornire ai loro cittadini “un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.