La ‘mobilità’ interregionale dei dirigenti scolastici, com’è noto, afferisce alla più generale materia del conferimento dell’incarico dirigenziale, disciplinato dalle norme imperative contenute nell’art. 19 e nell’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Essa, pertanto, costituisce materia sottratta alla contrattazione. 

La relativa procedura è definita, oltre che dal citato art. 19, anche dagli artt. 11, 13 e 20 del C.C.N.L. dell’area V sottoscritto in data 11/04/2006, dagli artt. 7 e 9 del C.C.N.L. dell’area V sottoscritto in data 15/07/2010 nonché dall’art. 53 del C.C.N.L. dell’area dirigenziale istruzione e ricerca sottoscritto in data 08/07/2019. 

L’art. 9, c. 4 del C.C.N.L. 15/07/2010, in particolare, prevede che la mobilità interregionale sia realizzata “fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente”. Poiché molti dirigenti scolastici immessi in ruolo per effetto del concorso bandito con DDG 23/11/2017 hanno assunto servizio in regioni diverse da quelle di residenza, si rende necessario individuare lo strumento normativo idoneo a incrementare tale percentuale fino al 100% in tempo utile per consentire loro di presentare istanza di mobilità interregionale a giugno 2022. 

Tale modifica va attuata con la massima tempestività in quanto il Ministero dell’istruzione ha recentemente annunciato l’imminente pubblicazione del regolamento del nuovo concorso che modificherà la consistenza dell’organico dei dirigenti scolastici e, quindi, anche la disponibilità di sedi utili per la mobilità. 

Non essendo dunque percorribile la strada della modifica per via contrattuale, stante la prevedibile tempistica del rinnovo contrattuale, l’ANP propone di intervenire sulla materia per via legislativa e, in particolare, attraverso la legge di bilancio per l’anno 2022 che, quasi certamente, sarà approvata entro il 31 dicembre. 

Inoltre, l’ANP chiede che la norma sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche sia resa permanente per incrementare al massimo l’organico e la platea delle sedi disponibili.