In merito al diritto dei lavoratori fragili a fornire la prestazione lavorativa in modalità agile, la conversione in legge del D.L. n. 221/2021 ha confermato la proroga delle disposizioni di cui all’art. 26, c. 2-bis del D.L. n. 18/2020 fino al termine dell’emergenza sanitaria, ovvero al 31 marzo 2022.

Ciò significa che per i soggetti aventi le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità – individuate dal D.M. del 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione – “la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”.

La conversione in legge del D.L. 221/2021 ha prorogato anche il c. 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020. Ne consegue che l’assenza dei lavoratori fragili per i quali non è possibile la prestazione lavorativa in modalità agile è equiparata a ricovero ospedaliero senza decorso del periodo di comporto dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Si ricorda che la disciplina descritta non riguarda i lavoratori “inidonei temporaneamente” a seguito di giudizio del medico competente. A tali lavoratori continuano ad applicarsi le indicazioni della Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585. 

Risulta confermata, infine, ai sensi dell’art. 16 che rimanda all’ALLEGATO A pt. 15 del D.L. n. 221/2021, la proroga fino al 31 marzo 2022 della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. n. 34/2020.