Premessa

L’ultimo atto del Ministro Bianchi, il D.M. 258/2022, definisce i contorni della valorizzazione di cui alla legge 205/2017. Si tratta di una norma che intende premiare quei docenti di ruolo che, assicurando una presenza stabile in scuole con situazioni di disagio, contribuiscono alla qualità della didattica e al successo formativo degli studenti.

Il decreto avrebbe dovuto definire solo i criteri di attribuzione delle risorse ma, invece, ha delineato quelli di attribuzione dei relativi compensi accessori, riducendo gli spazi della contrattazione integrativa di istituto.

Ciò non mette in discussione il fortino – che continua a resistere – del cosiddetto ‘bonus premiale’, nonostante i numerosi tentativi dei sindacati di comparto di sancirne la fine.

Il ‘bonus premiale’

Come le piogge stagionali, ciclicamente si ripresenta la questione relativa alla sopravvivenza del cosiddetto ‘bonus premiale’ obbligandoci, ancora una volta, a ripercorrere sinteticamente i passaggi normativi sulla materia.

L’art. 1, c. 249 della L. 160/2019 ha eliminato la finalizzazione delle risorse previste dall’art. 1, c. 126 della L. 107/2015 sottraendole al vincolo che le caratterizzava. Tale operazione, però, come peraltro abbiamo sostenuto in più contesti, non abroga la previsione della L. 107/2015. Restano pienamente vigenti, dunque, sia il ‘bonus’ che la competenza del comitato di valutazione a formulare i criteri di attribuzione del bonus stesso (art. 11 del D.lgs. 297/1994). Rimane fermo che la determinazione dei compensi deve essere effettuata in coerenza con i criteri generali stabiliti nella contrattazione di istituto (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018).

La legge 107/2015, dunque, è pienamente vigente così come lo è anche l’istituto del ‘bonus premiale’ il cui compenso grava sul fondo per il salario accessorio dell’istituto. Parimenti, il comitato di valutazione continua a esercitare tutte le competenze previste dall’art. 11 del D.lgs. 297/1994.

In dettaglio, con la legge 160/2019, già dall’anno scolastico 2020/2021, le risorse finalizzate all’erogazione del ‘bonus’ hanno perso l’originario vincolo di destinazione e sono confluite nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola. Si ricorda che tale fondo deve essere ripartito secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4, lett. c 2 “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto”) tra quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA.

Nell’ambito della contrattazione di istituto vanno quantificate le risorse per l’attribuzione del ‘bonus’ ai docenti (di ruolo e a tempo determinato, purché con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) e vanno formulati i criteri generali per la determinazione dei compensi (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016-2018).

La nota MI 4 ottobre 2022, n. 46445 sull’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023, in coerenza con quanto sin qui affermato, a proposito delle risorse per la valorizzazione del personale scolastico, così afferma: “Al riguardo, si precisa che, l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Il ‘bonus premiale’ pertanto resta per il dirigente scolastico un efficace strumento di sviluppo e di miglioramento della qualità del servizio.

L’ANP approfondirà ulteriormente l’argomento nel corso del webinar dedicato alla contrattazione integrativa di istituto previsto per il 3 novembre 2022.

La valorizzazione del personale docente ai sensi della Legge 205/2017

Il recente D.M. 30 settembre 2022, n. 258 individua i criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art. 1, c. 593-bis, della legge 205/2017. Si tratta, evidentemente, di un altro tipo di valorizzazione rispetto a quella prevista dalla Legge 107/2015. In relazione a essa, peraltro, deve essere ancora adottato il decreto ministeriale di ripartizione delle risorse. La citata nota MI del 4 ottobre 2022, infatti, non contiene alcun riferimento al riguardo.

Ma di quale valorizzazione si parla? Di quella, destinata esclusivamente ai docenti di ruolo,  finalizzata alla:

“b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;
b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

Il D.M. in commento specifica all’art. 2, c. 2, lett. a) e b) che le risorse saranno ripartite:

 a) per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell’ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione

b) per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.

Tali criteri, ai sensi dell’art. 3, c. 1 del medesimo decreto, possono essere ulteriormente precisati in sede di contrattazione di istituto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 22, c. 4, lett. C4) del CCNL 2016/2018 comparto istruzione e ricerca.

Al ricorrere di ambedue i requisiti richiamati, il beneficio si cumula.

L’ANP, nel momento in cui saranno assegnate alle istituzioni scolastiche le risorse dedicate a tale modalità di valorizzazione, fornirà ai propri iscritti ulteriori materiali di approfondimento.