L’ANP ha partecipato oggi, 31 gennaio 2024, presso la sede dell’ARAN, al secondo incontro convocato in vista del rinnovo del CCNL dell’Area dirigenziale “Istruzione e ricerca” per il triennio 2019/2021. 

L’ARAN, rappresentata dal Presidente Antonio Naddeo, come annunciato nel precedente incontro, ha affrontato la questione della parte economica del CCNL rendendo noti i dati relativi al quadro complessivo delle risorse a disposizione. 

La quantificazione, al 31 dicembre 2018, è stata articolata in tre sezioni: 

  1. Dirigenti scuole e AFAM, pari a 6199 unità, la maggior parte della quale in servizio nelle istituzioni scolastiche 
  2. Dirigenti università, pari a 262 unità 
  3. Dirigenti enti pubblici di ricerca, pari a 110 unità di cui 17 di prima fascia e 93 di seconda fascia 

Le percentuali di rivalutazione prese in considerazione per tutti i dirigenti dell’area sono: 

1° gennaio 2019 1,30% 

1° gennaio 2020 2,01% 

1° gennaio 2021 3,78% (portato al 3,88% in analogia con quanto operato nel contratto delle Funzioni Centrali) 

Con riferimento ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e AFAM, la retribuzione media dal 31 dicembre 2018 a oggi è stata pari a 84347,00 euro lordo dipendente. Adesso, sulla base delle suddette percentuali, sarà possibile riconoscere un incremento medio mensile per 13 mensilità dal 1° gennaio 2021 di 241,00 euro lordo dipendente. Inoltre, si andranno a riconoscere dal 1° gennaio 2019 84,00 euro mensili e dal 1° gennaio 2020 130,00 euro mensili, sempre lordo dipendente. 

L’ARAN ha proposto che per il 2019 e per il 2020 le risorse siano stanziate integralmente per la rivalutazione del tabellare, mentre, a partire dal 2021, esse non possono confluire in via esclusiva su tale destinazione per due ragioni: a) perché gli incrementi devono essere corrisposti sulla base di una tendenziale proporzionalità; b) per mantenere l’allineamento tra le retribuzioni dei dirigenti (rispetto ai CCNL già sottoscritti). 

Dal 1° gennaio 2021, dunque, non tutte le risorse verranno stanziate sul tabellare ma 60,00 euro/mese per 13 mensilità verranno destinate alla posizione parte fissa, il che si concretizza in un suo incremento pari al 6,21%. 

Per i dirigenti scolastici sarà riconosciuto un ulteriore incremento di 14,00 euro/mese per 13 mensilità in virtù di quanto previsto dal comma 604 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022: esso afferma la possibilità di operare una rivalutazione ulteriore fino allo 0,22% in deroga al limite di legge del 2017. Tali incrementi confluiranno nel FUN. 

Ci sono, per i dirigenti scolastici, ulteriori risorse stanziate dalle leggi di bilancio. 

L’articolo 1, comma 255 della legge di bilancio 2020 ha stanziato 30 milioni di euro che consentono un aumento medio di 269,00 euro/mese per 13 mensilità dal 1° gennaio 2020. Inoltre, la legge di bilancio 2022 ha stanziato 20 milioni di euro che permettono un aumento medio di 179,00 euro/mese per 13 mensilità. Il comma 340 della medesima legge ha previsto anche due stanziamenti ad hoc per il 2022 e il 2023, pari rispettivamente a 8,3 e a 25 milioni di euro. Tali risorse sono già confluite nel FUN e sono state utilizzate per i rinnovi dei CIR e del CCNI 01/08/2023.  

Per quanto riguarda i dirigenti dell’Università, la retribuzione media dal 31 dicembre 2018 a oggi è pari a 98729,00 euro lordo dipendente. Su questa base, dal 1° gennaio 2019 sarà riconosciuto un incremento di 97,00 euro/mese per 13 mensilità sul tabellare; dal 1° gennaio 2020, l’incremento sarà pari a 130,00 euro sul tabellare/21,00 euro sulla posizione parte fissa al mese per 13 mensilità; infine, dal 1° gennaio 2021, esso sarà pari a 135,00 euro sul tabellare e di 60,00 euro sulla posizione parte fissa al mese per 13 mensilità, mentre l’incremento per la posizione parte variabile e il risultato sarà pari a 85,00 euro. 

Con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici di ricerca, la retribuzione media dal 31 dicembre 2018 a oggi è di 112.080, 00 euro per la seconda fascia e di 165.646,00 euro per la prima. Gli incrementi per la seconda fascia saranno così ripartiti: dal 1° gennaio 2019, 112,00 euro/mese per 13 mensilità sul tabellare; dal 1° gennaio 2020, 130,00 euro mese per 13 mensilità e 43,00 sulla posizione parte fissa; dal 1° gennaio 2021, 135,00 euro al mese per 13 mensilità sul tabellare, 60,00 euro al mese sulla posizione parte fissa e 126,00 euro sulla posizione parte variabile e sul risultato. Gli incrementi per la prima fascia saranno invece così ripartiti: dal 1° gennaio 2019 165,00 euro/mese per 13 mensilità sul tabellare; dal 1° gennaio 2020, 170,00 euro sul tabellare e 86,00 euro sulla posizione parte fissa; dal 1° gennaio 2021, 170,00 euro sul tabellare, 170,00 euro sulla posizione parte fissa e 137,00 euro sulla posizione parte variabile e sul risultato. 

L’ANP è intervenuta prendendo atto degli aumenti in linea con quanto previsto normativamente e ha condiviso la proposta dell’ARAN anche in merito alla distribuzione degli stanziamenti erogati all’esito delle leggi di bilancio, perché più favorevoli dal punto di vista della pensionabilità degli importi. 

Circa il parziale articolato del contratto sottoposto in bozza, le modifiche alla sezione sulle relazioni sindacali sono allineate con quanto affrontato in contratti similari. 

Abbiamo tuttavia rilevato che: 

  • non devono essere oggetto di confronto bensì di contratto collettivo “le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale” (articolo 5, comma 3, lett. e della bozza): a nostro parere, qualsiasi modalità di scioglimento del rapporto di lavoro, in quanto parte della disciplina di quel rapporto, non può che essere disciplinata dal CCNL 
  • non deve essere ristretto l’ambito del confronto circa la valutazione dello stress lavoro correlato. Nella proposta di ARAN (articolo 5, comma 3, lett. d) della bozza) il confronto dovrebbe avvenire solo sulle “linee di indirizzo” della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato, e non più anche sui criteri generali per l’individuazione delle misure relative. Il benessere dei dirigenti è questione cruciale, che non può essere sottostimata in alcun modo. Il loro lavoro ha raggiunto vertici di complessità difficilmente sostenibili alle condizioni attuali 
  • è apprezzabile l’introduzione del lavoro agile. La disciplina proposta, peraltro, si caratterizza non solo per l’espresso riconoscimento del diritto alla disconnessione ma anche per la elasticità delle previsioni che consente di riconoscere la possibilità di lavoro in modalità agile senza una rigida predeterminazione dei presupposti. Una disciplina di dettaglio non potrebbe ricomprendere la estrema varietà di situazioni che possono presentarsi nella realtà, molte delle quali riguardano i numerosi dirigenti scolastici lontani dalla regione di provenienza. Ovviamente, ciò senza dimenticare che, primariamente, deve essere affermata la necessità di estendere la misura prevista dalla legge n. 74/2023 oltre l’anno scolastico 2023/2024 così da rendere permanente la disponibilità del 100% dei posti vacanti in ciascuna Regione per la mobilità interregionale. 

Abbiamo accolto con favore l’attivazione di forme di affiancamento (come il mentoring) per i primi due anni di servizio: la previsione contrattuale sottrae all’alea di provvedimenti ministeriali unilaterali la possibilità di individuare i mentor per i dirigenti neoassunti.  

Gli altri profili di nostro interesse – incarichi aggiuntivi, potere di delega, formazione in servizio, welfare, dirigenti in servizio all’estero ecc. – saranno oggetto di prossime riunioni. La successiva si terrà il 15 febbraio 2024. 

Sarà cura dell’ANP tenere aggiornati gli iscritti. 

Leggi il comunicato relativo all’incontro del 17 gennaio 2024