Riteniamo opportuno tornare sulla questione dei conti giudiziali – al momento richiesti alle sole istituzioni scolastiche di Lazio, Lombardia e Puglia dalle competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti – per fornire alcune precisazioni. 

Innanzitutto, ribadiamo quanto già scritto nel nostro comunicato del 25 settembre 2025: è necessario che il Ministero dirami quanto prima istruzioni chiare ed esaustive. Non è pensabile che le istituzioni scolastiche siano lasciate sole nell’adempimento di un obbligo che, per quanto abbia natura costituzionale, non è mai stato sottoposto alla loro attenzione in tutta la storia repubblicana e non solo. 

In attesa delle indicazioni ministeriali, è possibile trarre alcune importanti conclusioni – a nostro avviso applicabili in tutto il territorio nazionale – dalla lettura del Quaderno n. 3/2023 della Rivista della Corte dei conti, integralmente dedicato ai conti giudiziali. 

Nelle istituzioni scolastiche, la nozione di agente contabile interno appare essenzialmente riconducibile alle due funzioni di “economo” e di “consegnatario di beni”. La prima funzione è disciplinata dall’articolo 21 del D.I. n. 129/2018 ma, come ben noto, non è sempre attiva. La seconda, disciplinata dagli articoli 29 e seguenti del D.I. n. 129/2018, risulta invece sempre attiva pur se con qualche sottile risvolto. Ne riportiamo le definizioni adoperate nel Quaderno (pagg. 170-171). 

L’economo è un dipendente dell’ente a cui viene affidata la gestione delle spese cosiddette minute o piccole spese, caratterizzate da motivi di urgenza e necessità (si tratta ad esempio di spese postali quali raccomandate, telegrammi, o di cancelleria o per modeste manutenzioni). 

Il consegnatario di beni è un altro agente contabile che ha il compito di gestire beni appartenenti all’amministrazione. Occorre precisare che sono considerati agenti contabili e quindi tenuti alla resa del conto giudiziale solo i consegnatari per debito di custodia e non anche i consegnatari per debito di vigilanza. In realtà, tale distinzione è utile perché soltanto i soggetti a cui viene affidata la custodia (in archivi o in magazzini) e la gestione di determinati beni hanno l’obbligo di rendicontare tutte le movimentazioni poste in essere durante il periodo esaminato (in genere, corrispondente ad un esercizio finanziario). I soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sono quelli più precisamente indicati nell’art. 624 del r.d. n. 827/1924, in particolare contabili, consegnatari, magazzinieri e altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna, non per solo debito di vigilanza, materie, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica. Sono invece esclusi dall’obbligo di rendere il conto coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art. 32 r.d. n. 827/1924). 

[…omissis…] 

In via esemplificativa, se al consegnatario per debito di custodia vengono affidate e date in custodia ad esempio 100 scrivanie, 50 computer, 200 sedie e nel corso della sua gestione questo consegnatario distribuisce in parte o anche tutto questo materiale ricevuto ai dipendenti dell’ente, ne dovrà poi dare rappresentazione nel conto giudiziale che dovrà provvedere a compilare e sottoscrivere per il deposito alla Corte dei conti. 

Il consegnatario per solo debito di vigilanza invece consiste più semplicemente in un mero magazziniere, che non ha compiti di gestione dei beni affidatigli ma solo di sorveglianza o appunto di vigilanza, per cui non è tenuto a depositare alcun conto. 

Pertanto, la presentazione del conto non è dovuta soltanto in caso di contemporanea assenza – evenienza impossibile – di fondo economale e di beni in custodia. 

In definitiva, consigliamo a tutti i colleghi delle regioni interessate di verificare con la massima attenzione, in collaborazione col DSGA, la sussistenza degli obblighi connessi alla presentazione dei conti giudiziali. Tale suggerimento trae origine dall’articolo 141, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile) secondo cui la mancata presentazione del conto all’amministrazione di appartenenza da parte dell’agente contabile comporta l’applicazione, nei confronti di quest’ultimo, di una sanzione pecuniaria fino alla metà della retribuzione complessiva, in relazione al periodo al quale il conto si riferisce. Qualora l’agente abbia presentato il conto all’amministrazione ma quest’ultima non l’abbia trasmesso e depositato presso la competente sezione giurisdizionale della Corte, la medesima sanzione si applica al responsabile del procedimento. 

Ciò rende ancora più urgente la trasmissione alle istituzioni scolastiche, da parte del Ministero, di precise e dettagliate indicazioni a tutela dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA.  

Continueremo a tenere i colleghi costantemente informati degli sviluppi di questa delicata materia.