Numerosi colleghi ci hanno segnalato che
l’Amministrazione ha attivato, senza rendere alcuna informazione preventiva
alle OO.SS. rappresentative dell’Area V, un corso on-line dal titolo “TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. n. 33/2013

con modalità di comunicazione pressoché ultimative e i cui contenuti sono
alquanto discutibili.

Al riguardo, va sottolineato che l’applicazione del
d.lgs. 33/2013 comporta vari adempimenti da parte dei dirigenti scolastici. Tra
essi, il più rilevante è senza dubbio l’inserimento, sul sito web
dell’istituzione scolastica di appartenenza, della sezione denominata
amministrazione trasparente”.

Essa, in particolare, deve essere necessariamente organizzata
secondo le indicazioni dell’allegato A
del citato decreto legislativo. Tale prescrizione
discende in modo inequivocabile dall’applicazione del principio della
trasparenza che, originariamente introdotto dalla Legge 241/1990, è stato poi riformulato
e notevolmente ampliato dall’art. 11 del d.lgs. 150/2009 (il c.d. “decreto
Brunetta”).

In altri termini, i documenti la cui pubblicazione è
obbligatoria devono essere presenti sul sito, fatti salvi i doveri di tutela
della riservatezza previsti dall’ordinamento.

Tuttavia, è necessario rilevare, e portare all’attenzione
dei colleghi, che non tutte le prescrizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 sono
suscettibili di diretta applicazione nelle scuole
. In particolare, così come
mesi addietro abbiamo contestato l’effettiva applicabilità di alcuni aspetti
della Legge 190/2012 (c.d. “anticorruzione”), e tra essi la designazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione, ci appare oggi evidente
l’analoga inapplicabilità delle norme che impongono di designare un
Responsabile per la trasparenza e di adottare il Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità
.

Le argomentazioni a supporto di questa nostra posizione
sono del tutto analoghe a quelle già esplicitate con la lettera che l’Anp inviò
al MIUR in data 15 febbraio 2013
.

In sintesi, le previsioni normative in questione sono
pensate per strutture di livello ministeriale; basti pensare al fatto che i “responsabili”
devono avere rango dirigenziale di prima fascia e devono vigilare sul corretto
adempimento, da parte degli altri dirigenti, delle norme di riferimento. Appare,
inoltre, indissolubile la stretta relazione sussistente tra il Piano triennale
di prevenzione della corruzione, il Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità ed il Piano triennale della performance nonché l’importante ruolo
ricoperto in materia dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Nella
scuola, per esplicita previsione di legge, tale organismo non può esistere e, d’altronde,
lo stesso Piano della performance non ha ancora trovato attuazione. Un’attenta
lettura della delibera CiVIT 50/2013 suffraga queste nostre interpretazioni.

Pertanto, fermo restando che l’obbligo di aggiungere nel
sito web dell’istituzione scolastica la sezione “Amministrazione trasparente” e
quello di pubblicare la prevista documentazione devono essere rispettati, e che
essi rientrano nel profilo del dirigente in quanto legale rappresentante
dell’istituzione, allo stesso non può essere fatto obbligo di designare un
Responsabile per la trasparenza e di adottare il connesso Piano triennale con
tutte le relative procedure.

Al fine di fornire ai colleghi un’adeguata tutela, il
Presidente dell’Anp ha indirizzato oggi al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca una lettera in cui si rappresenta quanto sopra.