L’ANP prende atto con soddisfazione del contenuto della nota prot. 13929 del 2018 con cui l’ARAN, a proposito della contrattazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi relativi al c.d. “bonus” premiale (art. 1, cc. 127-128 della legge 107/2015 e art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018), ha assunto una posizione del tutto corrispondente a quanto da noi sempre sostenuto.
Anche secondo l’ARAN, infatti, sulla base di quanto rilevato dalla Corte dei Conti, contrattare i criteri generali per la determinazione dei compensi relativi al cosiddetto “bonus” premiale significa sostanzialmente definire il valore massimo del bonus stesso e la differenziazione minima tra le somme distribuite.
L’Agenzia sottolinea inoltre che la disciplina prevista dal CCNL di comparto 2016-2018 entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2018. Pertanto, fino al 31 agosto 2018 si dovrà applicare, in materia di attribuzione del “bonus”, quanto previsto dalla legge 107/2015.
Infine, per quanto concerne la delegazione di parte sindacale a livello di istituzione scolastica, a partire dall’anno scolastico 2018/2019 essa sarà costituita come previsto dall’art. 22, c. 2, lett. c del CCNL 2016-2018, e cioè dalla RSU e dalle OO.SS. che hanno sottoscritto il CCNL 2016-2018 stesso.