Il giorno 15 giugno il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato con un unico decreto due ricorsi presentati dalla FLC-CGIL per ottenere una pronuncia di antisindacalità nei confronti di due dirigenti scolastici che hanno applicato il decreto Brunetta alla contrattazione collettiva integrativa d’istituto.

Trova così una nuova conferma la linea interpretativa dell’Anp, che ha sempre sostenuto la piena vigenza del d.lgs. 165/2001, così come novellato dal d.lgs. 150/2009. Non possiamo non sottolineare con grande soddisfazione che ormai, a livello nazionale, la giurisprudenza sommaria (sommaria perché si tratta di decreti adottati dal giudice ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori) è nettamente favorevole alla nostra interpretazione. Tutte le (poche) decisioni di segno contrario sono state prontamente oggetto di formale opposizione e siamo in attesa delle relative sentenze di primo grado.

La decisione è, nondimeno, particolarmente importante perché finora, nella Regione Sardegna, i Tribunali di Nuoro e Oristano avevano accettato la tesi di antisindacalità proposta dalle organizzazioni sindacali su analoghi ricorsi, e avevano ordinato ai dirigenti scolastici coinvolti di contrattare tutte le materie di cui all’art. 6, comma 2, del CCNL.

A tale riguardo è opportuno ricordare che le istituzioni scolastiche, nonostante siano autonome, non hanno legittimazione passiva in questo tipo di azioni giudiziarie e che il datore di lavoro di cui all’art. 28 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) è solo e soltanto il MIUR. Su tale questione vi è una consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, come da sentenze 5 agosto 2010 (n. 18281), 3 febbraio 2009 (n. 6460) e 28 luglio 2008 (n. 20521).

Il decreto in questione, adottato nel capoluogo di regione, finalmente arresta la “anomalia sarda” e ci rende pienamente fiduciosi sull’esito dei procedimenti di opposizione avviati dai colleghi di Nuoro e Oristano per ribaltare, con sentenze di primo grado, le conclusioni dei decreti sfavorevoli.

Anche in Sardegna, quindi, il Giudice conferma quanto da noi sostenuto nei numerosi seminari organizzati in tutta Italia per fornire un concreto supporto formativo ai colleghi dirigenti:

  • il d.lgs. 150/2009 è pienamente operativo ed ha considerevolmente ampliato i poteri dirigenziali;
  • le materie di cui alle lettere h), i) ed m) del secondo comma dell’art. 6 del CCNL scuola non devono più essere contrattate ma devono solo costituire oggetto di informazione preventiva.