Abbiamo dato notizia ieri della nota 7525 del MIUR, con cui si riafferma il diritto al pagamento della “quota mensile” dell’indennità di reggenza. Si tratta di un fatto positivo: ma resta ancora in sospeso la questione del pagamento della seconda parte della stessa indennità, quella commisurata all’80% dell’indennità di posizione, che dovrebbe essere corrisposta – insieme al premio di risultato – al termine dell’anno scolastico.

Tale quota è, in molte regioni, “trattenuta” indebitamente dall’Amministrazione con l’argomentazione, infondata in punto di diritto, che essa grava sul fondo regionale per la retribuzione accessoria e che la mancata registrazione dei contratti integrativi renderebbe impossibile il suo pagamento.

Si tratta di un argomento pretestuoso, in quanto la contrattazione integrativa riguarda solo l’entità della parte variabile dell’indennità di posizione e il premio di risultato, mentre la retribuzione delle reggenze (pur gravando sullo stesso fondo) trova la sua legittimazione e la sua misura nel contratto nazionale, che è pienamente efficace.

Pertanto – a fronte di una prestazione effettuata – sorge il diritto soggettivo a ricevere il compenso dovuto per contratto: e tale diritto è azionabile anche senza bisogno di aprire una causa di lavoro, semplicemente richiedendo al giudice l’emissione di un atto ingiuntivo. La procedura – che ha un costo contenuto – richiede però l’assistenza di un legale e deve essere proposta individualmente da ciascuno degli interessati, cui spetta anche quantificare con esattezza l’importo di cui chiede il pagamento.

Anp sta premendo sulla controparte (gli uffici regionali del MIUR) per ottenere il pieno rispetto dei contratti. Ove le inadempienze dovessero protrarsi, intende promuovere a partire dal mese di settembre una serie di azioni ingiuntive coordinate per sbloccare la situazione.

Vi terremo informati.