O.M. n. 199 del 21.3.2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale |
Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola
U.O. II – GESTIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE SCOLASTICO
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA CON CONTRATTO A T.D.
Prot. n. 2789 Bari, 19 aprile 2013
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali
di BARI FOGGIA
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni Ordine e Grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Al sito Web – S E D E
e, p.c.
Alla Conferenza Episcopale Pugliese
Ufficio Regionale Educazione,Scuola,
IRC, Università – TARANTO
Agli Ordinari Diocesani
della Regione Puglia – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali
di BRINDISI LECCE TARANTO
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola
LORO SEDI
OGGETTO: O.M. n. 199 del 21.3.2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani.
Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la nota MIUR prot. n. AOODGPER 37422 del 16.4.2013 relativa all’oggetto:
“Facendo seguito a diverse richieste di chiarimento riguardo alla valutazione del punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui all’art.10 della O.M. n.199 del 21.3.2013, si ribadisce che l’attribuzione decorre dall’a.s. 2009/2010. Ai fini della mobilità a domanda, essendo necessario un triennio di servizio continuativo, il predetto punteggio – per la prima volta – viene assegnato per l’anno scolastico 2013-14; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di cui all’art. 10, comma 3 della suddetta Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica per il 2013/2014 come già fatto negli anni precedenti, sempre iniziando la valutazione dal 2009/2010.
Si ricorda, infine, che la predisposizione della graduatoria regionale di cui all’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013 è obbligatoria in quanto essa è utile per l’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall’art.2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012 – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie. f.to Luciano Chiappetta Direttore generale.”
IL DIRIGENTE
F.to Corrado Nappi
Funzionario responsabile dell’istruttoria: M. Semeraro